Art. 40
Adeguamento successivo di atti normativi
In vigore dal 30 mag 2018
Adeguamento successivo di atti normativi
1. Se ha autorizzato il rilascio di un'omologazione UE a norma dell', la Commissione adotta immediatamente le misure necessarie per adeguare gli atti normativi interessati agli sviluppi tecnologici più recenti.
Se la deroga ai sensi dell' riguarda un regolamento UN, la Commissione propone di modificarlo secondo la procedura applicabile a norma dell'accordo del 1958 riveduto.
2. Una volta modificati i pertinenti atti normativi, è abolita qualsiasi limitazione contenuta negli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 3.
3. Se le misure necessarie per adeguare gli atti normativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono state adottate, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione UE provvisoria la Commissione può adottare atti di esecuzione per decidere se concedere l'autorizzazione dell'estensione della validità dell'omologazione UE provvisoria. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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