Art. 39

Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni

In vigore dal 30 mag 2018
Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni 1.   Il costruttore può chiedere un'omologazione UE per un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente comprendente nuove tecnologie o nuove concezioni incompatibili con uno o più atti normativi elencati nell'allegato II. 2.   L'autorità di omologazione rilascia l'omologazione UE di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la domanda di omologazione UE indica i motivi per cui le nuove tecnologie o le nuove concezioni rendono i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti incompatibili con uno o più atti normativi elencati nell'allegato II; b) la domanda di omologazione UE descrive le implicazioni per la sicurezza e l'ambiente della nuova tecnologia o della nuova concezione e le misure adottate per garantire un livello di sicurezza e di tutela dell'ambiente almeno equivalente a quello assicurato dalle prescrizioni alle quali si chiede di derogare; c) sono presentati descrizioni e risultati delle prove in grado di dimostrare che la condizione di cui alla lettera b) è soddisfatta. 3.   Il rilascio di omologazioni UE con deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni è subordinato all'autorizzazione della Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione per decidere se concedere l'autorizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   In attesa dell'adozione di un atto di esecuzione di cui al paragrafo 3, l'autorità di omologazione può rilasciare un'omologazione UE provvisoria, valida solo sul territorio del suo Stato membro, per il tipo di veicolo oggetto della deroga richiesta. L'autorità di omologazione ne informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri tramite un fascicolo contenente le informazioni di cui al paragrafo 2. La natura provvisoria e la validità territoriale limitata dell'omologazione UE risultano evidenti dall'intestazione del certificato di omologazione UE e del certificato di conformità. 5.   Le autorità di omologazione degli altri Stati membri possono accettare l'omologazione UE provvisoria di cui al paragrafo 4 sul loro territorio, a condizione di informare per iscritto della loro accettazione l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE provvisoria. 6.   Se del caso, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 specificano se le autorizzazioni sono soggette a eventuali limitazioni, in particolare per quanto riguarda il numero massimo di veicoli interessati. In ogni caso, l'omologazione UE ha una validità minima di 36 mesi. 7.   Se la Commissione adotta atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 per rifiutare di concedere le autorizzazioni, l'autorità di omologazione informa immediatamente il titolare dell'omologazione UE provvisoria di cui al paragrafo 4 che quest'ultima sarà revocata 6 mesi dopo la data dell'atto di esecuzione. Tuttavia, i veicoli costruiti in conformità all'omologazione UE provvisoria prima della cessazione della sua validità possono essere immessi sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione negli Stati membri che hanno accettato l'omologazione UE provvisoria a norma del paragrafo 5.
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Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni (Art. 39 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo