Art. 38
Targhetta regolamentare e targhette aggiuntive del costruttore, marcature e marchio di omologazione di componenti ed entità tecniche indipendenti
In vigore dal 30 mag 2018
Targhetta regolamentare e targhette aggiuntive del costruttore, marcature e marchio di omologazione di componenti ed entità tecniche indipendenti
1. Il costruttore di un veicolo appone su ogni veicolo costruito in conformità al tipo omologato una targhetta regolamentare, se del caso targhette aggiuntive e indicazioni o simboli, con le marcature richieste dal presente regolamento e dagli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato II.
2. Il costruttore di un componente o di un'entità tecnica indipendente appone su tutti i componenti e le entità tecniche indipendenti, facenti parte o no di un sistema, costruiti in conformità al tipo omologato, il marchio di omologazione prescritto dagli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato II.
Se tale marchio di omologazione non è richiesto, il costruttore appone sul componente o sull'entità tecnica indipendente almeno la sua denominazione o il suo marchio commerciale e il numero del tipo o un numero di identificazione.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano il modello per il marchio di omologazione UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 5 luglio 2020.
4. Gli operatori economici immettono sul mercato o mettono a disposizione sul mercato soltanto i veicoli, i componenti e le entità tecniche indipendenti che sono provvisti di marcatura in conformità del presente regolamento.
Storico versioni
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