Art. 13
Obblighi generali dei costruttori
In vigore dal 30 mag 2018
Obblighi generali dei costruttori
1. I costruttori garantiscono che i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti da essi fabbricati e immessi sul mercato sono stati fabbricati e omologati conformemente alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, in particolare all'.
2. I costruttori sono responsabili verso l'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della garanzia della conformità della produzione.
Nel caso di un'omologazione in più fasi, i costruttori sono responsabili anche dell'omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti che hanno aggiunto nella fase di completamento del veicolo. I costruttori che modificano componenti, sistemi o entità tecniche indipendenti già omologati in fasi precedenti sono responsabili dell'omologazione e della conformità della produzione dei componenti, dei sistemi e delle entità tecniche indipendenti modificati. I costruttori della fase precedente forniscono ai costruttori della fase successiva informazioni in merito a qualsiasi variazione che possa influire sull'omologazione di un componente, di un sistema o di un'entità tecnica indipendente o sull'omologazione globale di un tipo di veicolo. Tali informazioni sono fornite non appena sia stata rilasciata la nuova estensione dell'omologazione globale di un tipo di veicolo e al più tardi alla data di inizio della costruzione del veicolo incompleto.
3. I costruttori che modificano un veicolo incompleto in modo tale che esso sia classificato in una categoria di veicoli diversa, con la conseguenza che le prescrizioni già valutate in una fase di omologazione precedente sono cambiate, sono responsabili anche della conformità alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli nella quale il veicolo modificato è classificato.
4. Ai fini dell'omologazione UE di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, un costruttore stabilito al di fuori dell'Unione designa un rappresentante unico stabilito nell'Unione che lo rappresenti dinanzi all'autorità di omologazione. Tale costruttore nomina anche un rappresentante unico stabilito nell'Unione ai fini della vigilanza del mercato, che può essere lo stesso rappresentante designato ai fini dell'omologazione UE.
5. I costruttori garantiscono che i loro veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti non sono progettati per incorporare strategie o altri mezzi che alterino le prestazioni registrate durante le procedure di prova in modo tale da determinarne la non conformità al presente regolamento quando operano in condizioni che ci si può ragionevolmente aspettare in caso di funzionamento normale.
6. I costruttori stabiliscono procedure volte a garantire che la produzione in serie di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti resti conforme al tipo omologato.
7. I costruttori esaminano eventuali reclami da essi ricevuti in relazione a rischi, presunti incidenti o questioni di non conformità riguardanti veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti e accessori che hanno immesso sul mercato.
I costruttori tengono un registro di tali reclami comprendente, per ciascuno di essi, una descrizione del problema e i dettagli necessari a individuare con precisione il tipo interessato di veicolo, sistema, componente, entità tecnica indipendente, parte o accessorio e, in caso di reclami motivati, ne tengono informati i propri distributori e importatori.
8. Oltre alla targhetta regolamentare apposta sui loro veicoli e ai marchi di omologazione apposti sui loro componenti o sulle loro entità tecniche indipendenti a norma dell', i costruttori appongono il loro nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio commerciale registrato e il proprio indirizzo nell'Unione sui loro veicoli, componenti o entità tecniche indipendenti messi a disposizione sul mercato oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del componente o dell'entità tecnica indipendente.
9. I costruttori garantiscono che, fintantoché un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento.
10. Fatti salvi l', paragrafo 5, nonché la tutela di segreti commerciali e la protezione dei dati personali in conformità del diritto nazionale e dell'Unione, i costruttori di veicoli mettono a disposizione i dati occorrenti ai fini delle prove da parte di terzi relative a eventuali non conformità, inclusi tutti i parametri e le impostazioni necessari per riprodurre in maniera precisa le condizioni di prova applicate al momento delle prove relative all'omologazione.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino i dati che devono essere messi a disposizione gratuitamente nonché le prescrizioni che i terzi devono rispettare per dimostrare il loro legittimo interesse nei settori della sicurezza pubblica o la protezione ambientale nonché il loro ricorso a impianti di prova adeguati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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