Art. 14

Obblighi dei costruttori in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti e accessori non conformi o che presentano un grave rischio

In vigore dal 30 mag 2018
Obblighi dei costruttori in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti e accessori non conformi o che presentano un grave rischio 1.   Qualora veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori che sono stati immessi sul mercato o che sono entrati in circolazione non siano conformi al presente regolamento o qualora l'omologazione sia stata rilasciata sulla base di dati inesatti, il costruttore adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori, per ritirarli dal mercato o per richiamarli, a seconda dei casi. Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione, specificando nel dettaglio la non conformità e le misure adottate. 2.   Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica indipendente, la parte o l'accessorio comporti un grave rischio, il costruttore fornisce immediatamente alle autorità di omologazione e alle autorità di vigilanza del mercato informazioni dettagliate sul rischio e sulle apposite misure adottate. 3.   I costruttori conservano i certificati di omologazione UE e i relativi allegati di cui all', paragrafo 1, per un periodo di 10 anni dopo il termine di validità dell'omologazione UE di un veicolo e per un periodo di cinque anni dopo il termine di validità dell'omologazione UE di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente. I costruttori del veicolo tengono a disposizione delle autorità di omologazione una copia dei certificati di conformità di cui all' per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di costruzione del veicolo. 4.   I costruttori, su richiesta motivata di un 'autorità nazionale o della Commissione, forniscono a tale autorità nazionale o alla Commissione una copia del certificato di omologazione UE o dell'autorizzazione di cui all', paragrafo 1, che dimostri la conformità del veicolo, del sistema, del componente, dell'entità tecnica indipendente, della parte o dell'accessorio, in una lingua facilmente comprensibile dall'autorità nazionale o dalla Commissione. I costruttori, su richiesta motivata di un'autorità nazionale, collaborano con tale autorità in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica indipendente, dalla parte o dall'accessorio che hanno messo a disposizione sul mercato.
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Obblighi dei costruttori in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti e accessori non conformi o che presentano un grave rischio (Art. 14 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo