Art. 15
Obblighi dei rappresentanti del costruttore
In vigore dal 30 mag 2018
Obblighi dei rappresentanti del costruttore
1. Il rappresentante del costruttore esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal costruttore. Il mandato stipula, almeno, che il rappresentante:
a)
abbia accesso al certificato di omologazione UE e ai relativi allegati di cui all', paragrafo 1, e al certificato di conformità in una delle lingue ufficiali dell'Unione; tale documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di 10 anni dopo il termine di validità dell'omologazione UE di un veicolo e per un periodo di 5 anni dopo il termine di validità dell'omologazione UE di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente;
b)
fornisca a un'autorità di omologazione, su richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni, la documentazione ed eventuali altre specifiche tecniche, compreso l'accesso a software e algoritmi, necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente;
c)
collabori con le autorità di omologazione o le autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i gravi rischi presentati dai veicoli, dai sistemi, dai componenti, dalle entità tecniche indipendenti, dalle parti o dagli accessori che rientrano nel mandato;
d)
informi immediatamente il costruttore in merito ai reclami e alle segnalazioni relative a rischi, presunti incidenti o questioni di non conformità attinenti ai veicoli, ai sistemi, ai componenti, alle entità tecniche indipendenti, alle parti o agli accessori che rientrano nel mandato;
e)
abbia il diritto di porre fine al mandato senza penale se il costruttore agisce in contrasto con gli obblighi che gli derivano dal presente regolamento.
2. Il rappresentante del costruttore che ponga fine al mandato per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera e), informa immediatamente sia l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione sia la Commissione.
Le informazioni da fornire specificano almeno:
a)
la data di cessazione del mandato;
b)
la data fino alla quale il rappresentante uscente può figurare nelle informazioni fornite dal costruttore, compreso il materiale promozionale;
c)
il trasferimento dei documenti, compresi gli aspetti relativi alla riservatezza e i diritti di proprietà;
d)
l'obbligo per il rappresentante del costruttore uscente di trasmettere al costruttore o al nuovo rappresentante del costruttore, dopo la fine del proprio mandato, qualsiasi reclamo o segnalazione di rischi e presunti incidenti relativi a veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori per i quali il rappresentante del costruttore uscente era stato designato come rappresentante del costruttore.
Storico versioni
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