Art. 17

Obblighi degli importatori in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori non conformi o che presentano un grave rischio

In vigore dal 30 mag 2018
Obblighi degli importatori in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori non conformi o che presentano un grave rischio 1.   Qualora veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori che sono stati immessi sul mercato dagli importatori non siano conformi al presente regolamento, gli importatori adottano immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conformi tali veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori sotto la supervisione del costruttore, a ritirarli dal mercato o a richiamarli, a seconda dei casi. Gli importatori informano anche il costruttore e l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE. 2.   Qualora veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori immessi sul mercato comportino un grave rischio, gli importatori forniscono immediatamente informazioni dettagliate sul grave rischio ai costruttori, alle autorità di omologazione e alle autorità di vigilanza del mercato. Gli importatori informano altresì le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato in merito a qualsiasi azione intrapresa e forniscono, in particolare, i dettagli relativi al grave rischio e a qualsiasi misura adottata dal costruttore. 3.   Gli importatori conservano, per un periodo di 10 anni dopo il termine di validità dell'omologazione UE di un veicolo e per un periodo di 5 anni dopo il termine di validità dell'omologazione UE di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente, una copia del certificato di omologazione UE e dei relativi allegati di cui all', paragrafo 1, e garantisce che possano essere messi a disposizione, su richiesta, delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato. 4.   Gli importatori forniscono a un'autorità nazionale, su richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità. Gli importatori collaborano con l'autorità nazionale, su richiesta motivata di quest'ultima, in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica indipendente, dalla parte o dall'accessorio che hanno messo a disposizione sul mercato.
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Obblighi degli importatori in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori non conformi o che presentano un grave rischio (Art. 17 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo