Art. 11

Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione

In vigore dal 30 mag 2018
Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione 1.   La Commissione istituisce, presiede e gestisce un forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione («forum»). Il forum è composto da rappresentanti delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato nominati da ciascuno degli Stati membri. Ogniqualvolta sia opportuno, possono essere invitati al forum in qualità di osservatori, in conformità del regolamento interno di cui al paragrafo 7 del presente articolo, i servizi tecnici, i terzi riconosciuti che rispettano le prescrizioni stabilite negli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 10, rappresentanti del Parlamento europeo, dell'industria, di altri operatori economici pertinenti nonché di soggetti interessati dei settori della sicurezza e dell'ambiente. Le funzioni di consulenza del forum hanno quali obiettivi la promozione delle migliori pratiche per favorire l'interpretazione e l'attuazione uniformi del presente regolamento, lo scambio di informazioni riguardanti i problemi di applicazione, la cooperazione, in particolare per quanto concerne la valutazione, la designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici, lo sviluppo di metodi e strumenti di lavoro, lo sviluppo di una procedura per lo scambio elettronico di informazioni e la valutazione di progetti di applicazione armonizzati e le sanzioni. 2.   Il forum prende in considerazione: a) le questioni relative all'interpretazione uniforme delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e negli atti normativi elencati nell'allegato II durante l'applicazione di tali prescrizioni; b) i risultati delle attività relative all'omologazione e alla vigilanza del mercato svolte dagli Stati membri ai sensi dell', paragrafi 8 e 9; c) i risultati delle prove e delle ispezioni effettuate dalla Commissione ai sensi dell'; d) le valutazioni effettuate dalla Commissione ai sensi dell'; e) i verbali di prova relativi a eventuali non conformità presentati da terzi riconosciuti che rispettano le prescrizioni stabilite dagli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 10; f) i risultati delle attività relative alla conformità della produzione svolte dalle autorità di omologazione ai sensi dell'; g) le informazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell', paragrafo 6, sulle loro procedure per la valutazione, la designazione e la notifica dei servizi tecnici e per il loro monitoraggio; h) le questioni di rilevanza generale per l'applicazione delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento in relazione alla valutazione, alla designazione e al monitoraggio dei servizi tecnici ai sensi dell', paragrafo 10, e dell', paragrafo 4; i) le violazioni da parte degli operatori economici; j) l'attuazione delle misure correttive o restrittive stabilite al capo XI; k) la pianificazione, il coordinamento e i risultati delle attività di vigilanza del mercato; l) le questioni relative all'accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo di cui al capo XIV e, in particolare, le questioni relative all'attuazione delle procedure a norma dell'. 3.   Sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 7, la Commissione rende disponibile al pubblico, con cadenza biennale, una relazione di sintesi sulle attività di vigilanza del mercato. 4.   Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo una sintesi delle attività del forum. 5.   Il forum può esprimere un parere o formulare una raccomandazione nell'ambito delle sue funzioni di consulenza e tenendo conto dell'esito delle considerazioni ai sensi del paragrafo 2. Quando esprime un parere o formula una raccomandazione, il forum si adopera per raggiungere un consenso. Qualora non sia possibile raggiungere un consenso, il forum esprime il suo parere o formula le sue raccomandazioni a maggioranza semplice degli Stati membri. Ciascuno Stato membro dispone di un voto. Gli Stati membri con posizioni divergenti possono chiedere che le loro posizioni e le relative motivazioni siano riportate nel parere o nelle raccomandazioni del forum. 6.   Quando adotta atti di esecuzione, la Commissione tiene debitamente conto dei pareri espressi dal forum in conformità del paragrafo 5. 7.   Il forum stabilisce il proprio regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:858:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo