Art. 78

Scambio di informazioni sulla valutazione, la designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici

In vigore dal 30 mag 2018
Scambio di informazioni sulla valutazione, la designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici 1.   Le autorità di omologazione si consultano reciprocamente e con la Commissione su questioni di rilevanza generale per l'applicazione delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento in relazione alla valutazione, alla designazione e al monitoraggio dei servizi tecnici. 2.   Entro il 5 luglio 2020, le autorità di omologazione comunicano alle loro omologhe e alla Commissione il modello di check-list di valutazione utilizzato in conformità dell', paragrafo 2, e, successivamente, le modifiche ivi apportate, fino all'adozione di una check-list di valutazione armonizzata da parte della Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire il modello di check-list di valutazione armonizzato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 3.   Quando le relazioni di valutazione di cui all', paragrafo 8, evidenziano scostamenti rispetto alla prassi generale delle autorità di omologazione, gli Stati membri o la Commissione possono chiedere uno scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni è coordinato dal forum.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:858:oj#art-78

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Scambio di informazioni sulla valutazione, la designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici (Art. 78 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo