Art. 79

Cooperazione con gli organismi nazionali di accreditamento

In vigore dal 30 mag 2018
Cooperazione con gli organismi nazionali di accreditamento 1.   Qualora la designazione di un servizio tecnico si basi sull'accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, l'organismo nazionale di accreditamento e l'autorità di omologazione cooperano pienamente e si scambiano le informazioni pertinenti conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008, ivi comprese le relazioni sugli incidenti e altre informazioni che si riferiscono a questioni sotto il controllo del servizio tecnico, quando tali informazioni sono pertinenti per la valutazione delle prestazioni del servizio tecnico. 2.   Gli Stati membri assicurano che l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico tenga informato l'organismo nazionale di accreditamento responsabile dell'accreditamento di un determinato servizio tecnico in merito a ogni risultanza pertinente per l'accreditamento. L'organismo nazionale di accreditamento informa l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui il servizio tecnico è stabilito in merito alle sue conclusioni.
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Cooperazione con gli organismi nazionali di accreditamento (Art. 79 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo