Art. 77

Contestazione della competenza dei servizi tecnici

In vigore dal 30 mag 2018
Contestazione della competenza dei servizi tecnici 1.   La Commissione, in cooperazione con l'autorità di omologazione dello Stato membro interessato, indaga su tutti i casi in cui vengano portate alla sua attenzione perplessità in merito alla competenza di un servizio tecnico o alla conformità costante di un servizio tecnico alle prescrizioni cui è soggetto e alle responsabilità di cui è investito a norma del presente regolamento. La Commissione può avviare tali indagini anche di propria iniziativa. La Commissione indaga sulle responsabilità del servizio tecnico nel caso in cui sia dimostrato o vi siano giustificati motivi per ritenere che sia stata rilasciata un'omologazione sulla base di dati falsi, che i risultati delle prove siano stati falsificati o che siano stati tenuti nascosti dati o specifiche tecniche che avrebbero comportato il rifiuto del rilascio dell'omologazione. 2.   Nell'ambito dell'indagine di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta l'autorità di omologazione dello Stato membro designante. Tale autorità di omologazione fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti relative alle prestazioni e alla conformità alle prescrizioni concernenti l'indipendenza e la competenza del servizio tecnico in questione. 3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini. 4.   Qualora accerti che un servizio tecnico non è conforme o non è più conforme alle prescrizioni per la sua designazione o è responsabile di qualsivoglia delle situazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione ne informa lo Stato membro dell'autorità di omologazione designante. La Commissione chiede a tale Stato membro di adottare misure restrittive, comprese, ove necessario, la limitazione, la sospensione o la revoca della designazione. Se uno Stato membro non adotta le necessarie misure restrittive, la Commissione può adottare atti di esecuzione per decidere di limitare, sospendere o revocare la designazione del servizio tecnico in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. La Commissione notifica tali atti di esecuzione allo Stato membro interessato e aggiorna di conseguenza le informazioni pubblicate di cui all', paragrafo 3.
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Contestazione della competenza dei servizi tecnici (Art. 77 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo