Art. 75

Modifiche e rinnovo delle designazioni dei servizi tecnici

In vigore dal 30 mag 2018
Modifiche e rinnovo delle designazioni dei servizi tecnici 1.   Qualora accerti o sia informata che un servizio tecnico non rispetta più le prescrizioni del presente regolamento, l'autorità di omologazione limita, sospende o revoca la designazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni. L'autorità di omologazione notifica immediatamente alla Commissione e alle autorità di omologazione degli altri Stati membri qualsiasi limitazione, sospensione o revoca di una designazione. La Commissione aggiorna di conseguenza l'elenco di cui all', paragrafo 3. 2.   In caso di limitazione, sospensione o revoca della designazione, ovvero di cessazione dell'attività del servizio tecnico, l'autorità di omologazione tiene le pratiche di tale servizio tecnico a disposizione delle autorità di omologazione o delle autorità di vigilanza del mercato o trasmette tali pratiche a un altro servizio tecnico scelto dal costruttore in accordo con tale servizio tecnico. 3.   L'autorità di omologazione valuta entro 3 mesi dalla notificazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, se la non conformità del servizio tecnico ha un impatto sui certificati di omologazione UE rilasciati sulla base delle relazioni di ispezione e dei verbali di prova rilasciati dal servizio tecnico oggetto della modifica della designazione e ne informa le altre autorità di omologazione e la Commissione. Entro 2 mesi dalla comunicazione delle modifiche della designazione, l'autorità di omologazione presenta una relazione sulla non conformità alla Commissione e alle altre autorità di omologazione. Ove necessario per garantire la sicurezza dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti già immessi sul mercato, l'autorità di omologazione designante richiede alle autorità di omologazione interessate di sospendere o revocare, entro un termine ragionevole, i certificati di omologazione UE rilasciati indebitamente. 4.   Qualora la designazione dei servizi tecnici sia stata limitata, sospesa o revocata, i certificati di omologazione UE rilasciati sulla base delle relazioni di ispezione e dei verbali di prova rilasciati da tali servizi tecnici restano validi, a meno che la validità delle omologazioni in questione non cessi in conformità dell', paragrafo 2, lettera f). 5.   Le estensioni della portata della designazione del servizio tecnico che conducano alla designazione di una categoria di attività supplementare di cui all', paragrafo 1, sono valutate secondo la procedura di cui all'. Le estensioni della portata della designazione di un servizio tecnico unicamente per gli atti normativi elencati nell'allegato II possono essere effettuate in conformità delle procedure stabilite all'allegato III, appendice 2, e previa notifica di cui all'. 6.   La designazione di un servizio tecnico è rinnovata solo dopo che l'autorità di omologazione abbia verificato che il servizio tecnico continua a rispettare le prescrizioni del presente regolamento. Tale valutazione è condotta secondo la procedura di cui all'.
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Modifiche e rinnovo delle designazioni dei servizi tecnici (Art. 75 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo