Art. 74
Notifica alla Commissione riguardante la designazione dei servizi tecnici
In vigore dal 30 mag 2018
Notifica alla Commissione riguardante la designazione dei servizi tecnici
1. Le autorità di omologazione notificano alla Commissione il nome, l'indirizzo, compreso l'indirizzo di posta elettronica, le persone responsabili e la categoria di attività di ciascun servizio tecnico da esse designato. La notifica specifica chiaramente la portata della designazione, le attività e le procedure di valutazione della conformità, il tipo di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, e gli ambiti elencati nell'allegato II, per i quali i servizi tecnici sono stati designati, nonché eventuali subappaltatori o affiliate dei servizi tecnici, ed eventuali successive modifiche di tali informazioni.
Tali notifiche avvengono prima che il servizio tecnico designato interessato svolga qualsivoglia attività di cui all', paragrafo 1.
2. Un servizio tecnico può essere designato da una o più autorità di omologazione di Stati membri diversi da quello in cui è stabilito, a condizione che l'intera portata della designazione da parte dell'autorità di omologazione sia coperta da un accreditamento rilasciato a norma dell', paragrafo 3, o da una valutazione effettuata a norma dell', paragrafo 4.
3. La Commissione pubblica e aggiorna sul proprio sito web un elenco contenente gli estremi dei servizi tecnici designati, dei loro subappaltatori e delle loro affiliate che le sono stati notificati a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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