Art. 72
Servizio tecnico interno del costruttore
In vigore dal 30 mag 2018
Servizio tecnico interno del costruttore
1. Un servizio tecnico interno di un costruttore può essere designato come servizio tecnico per le attività della categoria A di cui all', paragrafo 1, lettera a), ma esclusivamente per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell'allegato VII. Un servizio tecnico interno costituisce una parte separata e distinta dell'impresa del costruttore e non partecipa alla progettazione, alla costruzione, alla fornitura o alla manutenzione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti sottoposti alla sua valutazione.
2. Un servizio tecnico interno di cui al paragrafo 1 rispetta le seguenti prescrizioni:
a)
è stato accreditato da un organismo nazionale di accreditamento ed è conforme alle prescrizioni stabilite nell'allegato III, appendici 1 e 2;
b)
è identificabile, al pari del relativo personale, per quanto concerne l'organizzazione e dispone, all'interno dell'impresa del costruttore di cui fa parte, di metodi di comunicazione tali da garantirne e dimostrarne l'imparzialità all'autorità di omologazione e all'organismo nazionale di accreditamento pertinente;
c)
né il servizio tecnico interno né il suo personale sono impegnati in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza o la loro integrità nell'ambito dello svolgimento delle attività per le quali il servizio tecnico interno è stato designato;
d)
fornisce i suoi servizi solo all'impresa del costruttore di cui fa parte.
3. Per tenere conto degli sviluppi normativi e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' volti a modificare l'allegato VII aggiornando l'elenco degli atti normativi e delle limitazioni ivi contenuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:858:oj#art-72