Art. 68

Designazione dei servizi tecnici

In vigore dal 30 mag 2018
Designazione dei servizi tecnici 1.   Le autorità di omologazione designano servizi tecnici per una o più delle seguenti categorie di attività a seconda della loro sfera di competenza: a) categoria A: prove previste nel presente regolamento e negli atti normativi elencati nell'allegato II che i servizi tecnici eseguono presso strutture proprie; b) categoria B: supervisione delle prove, che comprende la preparazione delle prove, previste nel presente regolamento e negli atti normativi elencati nell'allegato II, quando tali prove sono eseguite presso il costruttore o presso terzi; c) categoria C: valutazione e monitoraggio su base regolare delle procedure del costruttore per controllare la conformità della produzione; d) categoria D: supervisione o esecuzione di prove o ispezioni volte a controllare la conformità della produzione. 2.   Ogni Stato membro può designare un'autorità di omologazione quale servizio tecnico in relazione a una o più categorie di attività di cui al paragrafo 1. 3.   Un servizio tecnico è istituito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e gode di personalità giuridica, tranne nel caso di un servizio tecnico appartenente a un'autorità di omologazione e nel caso di un servizio tecnico interno accreditato del costruttore, ai sensi dell'. 4.   Un servizio tecnico sottoscrive un'assicurazione per la responsabilità civile per le sue attività, a meno che ad assumersi detta responsabilità non sia il suo Stato membro a norma del diritto nazionale o salvo che lo Stato membro non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità. 5.   I servizi tecnici di un paese terzo, diversi da quelli designati in conformità dell', possono essere designati e possono essere notificati alla Commissione ai fini dell' solo se un accordo bilaterale tra l'Unione e il paese terzo in questione prevede la possibilità di designarli. Ciò non impedisce a un servizio tecnico istituito a norma del diritto di uno Stato membro conformemente al paragrafo 3 del presente articolo di stabilire affiliate in paesi terzi, a condizione che siano direttamente gestite e controllate dal servizio tecnico designato.
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Designazione dei servizi tecnici (Art. 68 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo