Art. 68
Designazione dei servizi tecnici
In vigore dal 30 mag 2018
Designazione dei servizi tecnici
1. Le autorità di omologazione designano servizi tecnici per una o più delle seguenti categorie di attività a seconda della loro sfera di competenza:
a)
categoria A: prove previste nel presente regolamento e negli atti normativi elencati nell'allegato II che i servizi tecnici eseguono presso strutture proprie;
b)
categoria B: supervisione delle prove, che comprende la preparazione delle prove, previste nel presente regolamento e negli atti normativi elencati nell'allegato II, quando tali prove sono eseguite presso il costruttore o presso terzi;
c)
categoria C: valutazione e monitoraggio su base regolare delle procedure del costruttore per controllare la conformità della produzione;
d)
categoria D: supervisione o esecuzione di prove o ispezioni volte a controllare la conformità della produzione.
2. Ogni Stato membro può designare un'autorità di omologazione quale servizio tecnico in relazione a una o più categorie di attività di cui al paragrafo 1.
3. Un servizio tecnico è istituito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e gode di personalità giuridica, tranne nel caso di un servizio tecnico appartenente a un'autorità di omologazione e nel caso di un servizio tecnico interno accreditato del costruttore, ai sensi dell'.
4. Un servizio tecnico sottoscrive un'assicurazione per la responsabilità civile per le sue attività, a meno che ad assumersi detta responsabilità non sia il suo Stato membro a norma del diritto nazionale o salvo che lo Stato membro non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
5. I servizi tecnici di un paese terzo, diversi da quelli designati in conformità dell', possono essere designati e possono essere notificati alla Commissione ai fini dell' solo se un accordo bilaterale tra l'Unione e il paese terzo in questione prevede la possibilità di designarli. Ciò non impedisce a un servizio tecnico istituito a norma del diritto di uno Stato membro conformemente al paragrafo 3 del presente articolo di stabilire affiliate in paesi terzi, a condizione che siano direttamente gestite e controllate dal servizio tecnico designato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:858:oj#art-68