Art. 69

Indipendenza dei servizi tecnici

In vigore dal 30 mag 2018
Indipendenza dei servizi tecnici 1.   Un servizio tecnico, compreso il suo personale, è indipendente e svolge le attività per le quali è stato designato con la massima integrità professionale e la competenza tecnica richiesta nello specifico settore in cui opera ed è libero da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il suo giudizio o i risultati delle sue attività di valutazione, in particolare pressioni e incentivi da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. 2.   Un servizio tecnico è un ente o un organismo terzo che non è coinvolto nel processo di progettazione, costruzione, fornitura o manutenzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente che valuta, sottopone a prova o ispeziona. Si può considerare che un organismo o un ente appartenente a un'associazione di categoria o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, nella costruzione, nella fornitura o nella manutenzione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti che valuta, sottopone a prova o ispeziona soddisfi le prescrizioni di cui al primo comma, purché la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi siano dimostrate all'autorità di omologazione dello Stato membro interessato. 3.   Un servizio tecnico, i suoi alti dirigenti e il personale addetto allo svolgimento delle attività per le quali sono designati a norma dell', paragrafo 1, non progettano, né costruiscono, né forniscono, né eseguono la manutenzione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti sottoposti alla loro valutazione, né rappresentano soggetti impegnati in tali attività. Ciò non preclude l'uso dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti necessari per il funzionamento del servizio tecnico o l'impiego di tali veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti per uso personale. 4.   Un servizio tecnico garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non pregiudichino la riservatezza, l'obiettività o l'imparzialità delle categorie di attività per le quali è stato designato. 5.   Il personale di un servizio tecnico è tenuto al segreto professionale in relazione a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento, tranne nei confronti dell'autorità di omologazione e, se del caso, dell'organismo nazionale di accreditamento, o qualora lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale.
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