Art. 71

Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici

In vigore dal 30 mag 2018
Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici 1.   I servizi tecnici possono subappaltare, con il consenso dell'autorità di omologazione designante, alcune delle categorie di attività per le quali sono stati designati a norma dell', paragrafo 1, o far svolgere queste attività da un'affiliata. 2.   Qualora subappalti compiti specifici rientranti nelle categorie di attività per le quali è stato designato oppure li faccia svolgere da un'affiliata, un servizio tecnico garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui agli e ne informa l'autorità di omologazione. 3.   I servizi tecnici si assumono la completa responsabilità dei compiti eseguiti dai loro subappaltatori o dalle loro affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 4.   I servizi tecnici tengono a disposizione dell'autorità di omologazione designante i documenti pertinenti riguardanti la valutazione effettuata dalle autorità di omologazione o l'accreditamento effettuato dall'organismo nazionale di accreditamento del subappaltatore o dell'affiliata e i compiti da essi svolti.
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Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici (Art. 71 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo