Art. 71
Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici
In vigore dal 30 mag 2018
Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici
1. I servizi tecnici possono subappaltare, con il consenso dell'autorità di omologazione designante, alcune delle categorie di attività per le quali sono stati designati a norma dell', paragrafo 1, o far svolgere queste attività da un'affiliata.
2. Qualora subappalti compiti specifici rientranti nelle categorie di attività per le quali è stato designato oppure li faccia svolgere da un'affiliata, un servizio tecnico garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui agli e ne informa l'autorità di omologazione.
3. I servizi tecnici si assumono la completa responsabilità dei compiti eseguiti dai loro subappaltatori o dalle loro affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
4. I servizi tecnici tengono a disposizione dell'autorità di omologazione designante i documenti pertinenti riguardanti la valutazione effettuata dalle autorità di omologazione o l'accreditamento effettuato dall'organismo nazionale di accreditamento del subappaltatore o dell'affiliata e i compiti da essi svolti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:858:oj#art-71