Art. 73
Valutazione e designazione dei servizi tecnici
In vigore dal 30 mag 2018
Valutazione e designazione dei servizi tecnici
1. Il servizio tecnico candidato presenta una domanda formale all'autorità di omologazione dello Stato membro in cui chiede di essere designato conformemente all'allegato III, appendice 2, punto 4. La domanda precisa le categorie di attività per le quali il servizio tecnico chiede di essere designato.
2. Prima che l'autorità di omologazione designi un servizio tecnico, tale autorità di omologazione o l'organismo nazionale di accreditamento lo valuta secondo una check-list di valutazione che include almeno le prescrizioni stabilite nell'allegato III, appendice 2. La valutazione comprende una valutazione nei locali del servizio tecnico candidato e, se del caso, delle affiliate o dei subappaltatori, che siano situati all'interno o all'esterno dell'Unione.
3. Se la valutazione è effettuata da un organismo nazionale di accreditamento, il servizio tecnico candidato fornisce all'autorità di omologazione un certificato di accreditamento valido e la corrispondente relazione di valutazione in cui si attesta che il servizio tecnico soddisfa le prescrizioni stabilite nell'allegato III, appendice 2, riguardo alle categorie di attività per le quali il servizio tecnico candidato chiede di essere designato.
4. Se la valutazione è effettuata dall'autorità di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui il servizio tecnico candidato ha chiesto di essere designato nomina formalmente un gruppo di valutazione congiunta composto da rappresentanti delle autorità di omologazione di almeno altri due Stati membri e un rappresentante della Commissione.
Se il servizio tecnico chiede di essere designato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito, uno dei rappresentanti del gruppo di valutazione congiunta proviene dall'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito, a meno che tale autorità di omologazione decida di non partecipare al gruppo di valutazione congiunta.
Il gruppo di valutazione congiunta partecipa alla valutazione del servizio tecnico candidato, compresa la valutazione in loco. L'autorità di omologazione designante dello Stato membro in cui il servizio tecnico candidato ha chiesto di essere designato presta al gruppo di valutazione congiunta tutta l'assistenza necessaria e concede loro accesso tempestivo a tutta la documentazione necessaria per valutare il servizio tecnico candidato.
5. Se la valutazione è effettuata dall'autorità di omologazione che designa i servizi tecnici che chiedono di eseguire prove esclusivamente per omologazioni individuali nazionali ai sensi dell', l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui il servizio tecnico candidato ha chiesto di essere designato è esentata dall'obbligo di nominare un gruppo di valutazione congiunta. Anche i servizi tecnici che controllano esclusivamente l'installazione corretta di componenti sulle categorie O1 e O2 sono esentati dalla valutazione.
6. Se il servizio tecnico ha chiesto di essere designato da una o più autorità di omologazione di Stati membri diversi da quello in cui è stabilito in conformità dell', paragrafo 2, la valutazione è effettuata una sola volta, a condizione che tale valutazione copra l'intera portata della designazione del servizio tecnico.
7. Durante la procedura di valutazione, il gruppo di valutazione congiunta rileva le situazioni di non conformità del servizio tecnico candidato alle prescrizioni stabilite agli articoli da 68 a 72, agli e all'allegato III, appendice 2. Tali situazioni sono discusse nell'ambito del gruppo di valutazione congiunta.
8. Il gruppo di valutazione congiunta redige, dopo la valutazione in loco, una relazione che illustri in che misura il servizio tecnico candidato rispetta le prescrizioni stabilite agli articoli da 68 a 72, agli , e all'allegato III, appendice 2.
9. La relazione di cui al paragrafo 8 contiene una sintesi delle eventuali non conformità individuate, unitamente a una raccomandazione sull'opportunità di designare il candidato quale servizio tecnico.
10. L'autorità di omologazione notifica alla Commissione i nomi e le competenze dei suoi rappresentanti che devono partecipare a ogni gruppo di valutazione congiunta.
11. L'autorità di omologazione dello Stato membro in cui il servizio tecnico richiedente ha richiesto di essere designato invia la relazione sui risultati della valutazione in conformità delle procedure stabilite all'allegato III, appendice 2, alla Commissione e, su richiesta, alle autorità di omologazione degli altri Stati membri. Tale relazione include le prove che documentano la competenza del servizio tecnico e le disposizioni che l'autorità di omologazione ha adottato per monitorare regolarmente il servizio tecnico.
12. Le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione possono esaminare la relazione di valutazione e le prove documentali, fare domande o esprimere preoccupazioni e chiedere ulteriori prove documentali entro un mese dalla data di ricezione della relazione di valutazione e delle prove documentali.
13. L'autorità di omologazione dello Stato membro in cui il servizio tecnico candidato ha chiesto di essere designato risponde alle domande, alle preoccupazioni e alle richieste di ulteriori prove documentali entro quattro settimane dalla ricezione.
14. Entro quattro settimane dalla ricezione della risposta di cui al paragrafo 13, le autorità di omologazione degli altri Stati membri o la Commissione possono, individualmente o congiuntamente, rivolgere raccomandazioni all'autorità di omologazione dello Stato membro in cui il servizio tecnico candidato ha chiesto di essere designato. Tale autorità di omologazione tiene conto delle raccomandazioni al momento di decidere in merito alla designazione del servizio tecnico. Laddove tale autorità di omologazione decida di non seguire le raccomandazioni rivoltele dagli altri Stati membri o dalla Commissione, ne fornisce le motivazioni entro due settimane dall'adozione della decisione.
15. La validità della designazione dei servizi tecnici è limitata a 5 anni.
16. L'autorità di omologazione che intenda essere designata quale servizio tecnico a norma dell', paragrafo 2, documenta la conformità al presente regolamento con una valutazione effettuata da ispettori indipendenti. Tali ispettori possono appartenere allo stesso organismo, purché siano gestiti in modo autonomo rispetto al personale che svolge l'attività oggetto della valutazione, e purché rispettino le prescrizioni stabilite all'allegato III, appendice 2.
Storico versioni
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