Art. 76

Monitoraggio dei servizi tecnici

In vigore dal 30 mag 2018
Monitoraggio dei servizi tecnici 1.   L'autorità di omologazione designante assicura il monitoraggio continuo dei servizi tecnici per garantire la conformità alle prescrizioni stabilite agli articoli da 68 a 72, agli e all'allegato III, appendice 2. Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle attività dei servizi tecnici che sono monitorati da organismi di accreditamento a norma dell', paragrafo 1, al fine di garantire la conformità alle prescrizioni stabilite agli articoli da 68 a 72, agli e all'allegato III, appendice 2. I servizi tecnici forniscono, su richiesta, tutte le informazioni e i documenti pertinenti necessari per consentire all'autorità di omologazione designante o all'organismo nazionale di accreditamento di verificare la conformità a tali prescrizioni. I servizi tecnici informano senza indugio l'autorità di omologazione designante o l'organismo nazionale di accreditamento in merito a qualsiasi cambiamento, in particolare concernente il loro personale, gli impianti, le affiliate o i subappaltatori, che possa influire sulla conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 68 a 72, agli e all'allegato III, appendice 2, o sulla loro capacità di svolgere le mansioni di valutazione della conformità relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti per cui sono stati designati. 2.   I servizi tecnici rispondono senza indugio alle richieste di un'autorità di omologazione o della Commissione in relazione alle valutazioni della conformità che hanno effettuato. 3.   L'autorità di omologazione designante garantisce che il servizio tecnico adempia il proprio obbligo di cui al paragrafo 2 del presente articolo a meno che non sussista un motivo legittimo per non farlo. Quando tale autorità di omologazione riconosce un motivo legittimo, ne informa la Commissione. La Commissione consulta senza indugio gli Stati membri. Sulla base di tale consultazione, la Commissione adotta atti di esecuzione per decidere se il motivo legittimo sia giustificato oppure no. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Il servizio tecnico e l'autorità di omologazione designante possono chiedere che le informazioni trasmesse all'autorità di omologazione di un altro Stato membro o alla Commissione siano considerate riservate. 4.   Almeno ogni 30 mesi l'autorità di omologazione designante valuta se ciascun servizio tecnico sotto la sua responsabilità continui a soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 68 a 72, agli e all'allegato III, appendice 2. Tale valutazione comprende una valutazione in loco presso ciascun servizio tecnico sotto la sua responsabilità. Entro 2 mesi dal completamento della valutazione del servizio tecnico, ogni Stato membro riferisce alla Commissione e agli altri Stati membri in merito alle proprie attività di monitoraggio. Tali relazioni contengono una sintesi della valutazione, che è resa accessibile al pubblico.
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