Art. 80
Obblighi operativi dei servizi tecnici
In vigore dal 30 mag 2018
Obblighi operativi dei servizi tecnici
1. I servizi tecnici svolgono le attività per le quali sono stati designati in conformità dell', paragrafo 1.
2. I servizi tecnici in ogni momento:
a)
consentono alla propria autorità di omologazione designante di presenziare alle loro attività all'atto delle prove ai fini dell'omologazione; e
b)
su richiesta, forniscono alla propria autorità di omologazione designante informazioni sulle categorie di attività per le quali sono stati designati.
3. Se un servizio tecnico constata che un costruttore non rispetta le prescrizioni del presente regolamento, comunica tale non conformità all'autorità di omologazione affinché quest'ultima chieda al costruttore di adottare le misure correttive appropriate. L'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare un certificato di omologazione se non sono state adottate le misure correttive appropriate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:858:oj#art-80