Art. 81

Obblighi di informazione dei servizi tecnici

In vigore dal 30 mag 2018
Obblighi di informazione dei servizi tecnici 1.   I servizi tecnici informano l'autorità di omologazione designante in merito a: a) qualsiasi non conformità riscontrata che possa comportare il rifiuto, la limitazione, la sospensione o la revoca di un certificato di omologazione; b) qualsiasi circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della loro designazione; c) eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività. 2.   Su richiesta dell'autorità di omologazione designante, i servizi tecnici forniscono informazioni sulle attività rientranti nell'ambito della loro designazione o su qualsiasi altra attività che abbiano svolto, inclusi le attività transfrontaliere e i subappalti.
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Obblighi di informazione dei servizi tecnici (Art. 81 Regolamento (UE) 2018/858) — Testo vigente | Portale Normativo