Art. 81
Obblighi di informazione dei servizi tecnici
In vigore dal 30 mag 2018
Obblighi di informazione dei servizi tecnici
1. I servizi tecnici informano l'autorità di omologazione designante in merito a:
a)
qualsiasi non conformità riscontrata che possa comportare il rifiuto, la limitazione, la sospensione o la revoca di un certificato di omologazione;
b)
qualsiasi circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della loro designazione;
c)
eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività.
2. Su richiesta dell'autorità di omologazione designante, i servizi tecnici forniscono informazioni sulle attività rientranti nell'ambito della loro designazione o su qualsiasi altra attività che abbiano svolto, inclusi le attività transfrontaliere e i subappalti.
Storico versioni
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