Art. 8

Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato

In vigore dal 30 mag 2018
Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato 1.   Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli regolari per verificare che i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti siano conformi alle pertinenti prescrizioni. Tali controlli sono effettuati su scala adeguata tramite controlli documentali e, se del caso, prove di laboratorio e prove su strada effettuate sulla base di campioni statisticamente rilevanti. Nell'effettuare tali controlli, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto: a) dei principi consolidati di valutazione del rischio; b) dei reclami motivati; e c) di eventuali altre informazioni pertinenti, compresi le informazioni scambiate in seno al forum e i risultati delle prove pubblicati da terzi riconosciuti che rispettano le prescrizioni stabilite dagli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 10. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato di ciascuno Stato membro effettuano almeno un numero minimo annuo di prove sui veicoli. Tale numero minimo di prove per Stato membro è pari a 1 ogni 40 000 veicoli a motore nuovi immatricolati in quello Stato membro nell'anno precedente e comunque non è inferiore a cinque prove. Ciascuna prova verifica la conformità con gli atti normativi applicabili elencati nell'allegato II. 3.   Almeno il 20 % del numero minimo di prove effettuato dalle autorità di vigilanza del mercato che effettuano oltre cinque prove all'anno è costituito da prove relative alle emissioni paragonabili a prove di omologazione concernenti tutte le prescrizioni relative alle emissioni applicabili al tipo sottoposto a prova previste dagli atti normativi elencati nell'allegato II. 4.   L'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro può concordare con l'autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro che quest'ultima effettui le prove richieste a norma dei paragrafi 2 e 3. 5.   L'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro può concordare con la Commissione che questa effettui le prove richieste a norma del paragrafo 3 a spese di tale Stato membro. Ogni prova effettuata a norma del presente paragrafo conta ai fini del numero minimo di prove richiesto a norma del paragrafo 2. 6.   Ciascuno Stato membro elabora annualmente un quadro completo dei controlli di vigilanza del mercato da esso previsti, che trasmette al forum non oltre il 1o marzo. 7.   Ogni due anni ciascuno Stato membro elabora un resoconto dei risultati ottenuti a seguito dei controlli di verifica della conformità effettuate nel corso dei due anni precedenti. Tale resoconto è presentato al forum entro il 30 settembre dell'anno successivo alla fine del periodo di due anni in questione. 8.   Le autorità di vigilanza del mercato impongono agli operatori economici di mettere a disposizione delle autorità tale documentazione, le informazioni ed altre specifiche tecniche, compreso l'accesso a software e algoritmi, ritenute necessarie dalle autorità al fine di effettuare le attività di vigilanza del mercato. 9.   Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti omologati, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto dei certificati di conformità, dei marchi di omologazione o dei certificati di omologazione presentati dagli operatori economici. 10.   Le autorità di vigilanza del mercato adottano provvedimenti adeguati per avvisare gli utenti nel territorio dei loro Stati membri, entro un termine adeguato, dei pericoli rilevati da loro o dalla Commissione in relazione a un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente, al fine di prevenire o ridurre il rischio di infortunio o di altri danni, anche rendendo tali informazioni disponibili sul sito web dell'autorità di vigilanza del mercato. Le autorità di vigilanza del mercato collaborano con gli operatori economici in merito ad interventi che potrebbero prevenire o ridurre i rischi causati da veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che tali operatori hanno messo a disposizione sul mercato. 11.   Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro decidano di ritirare dal mercato un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente in conformità del capo XI, ne informano l'operatore economico interessato e l'autorità di omologazione pertinente. 12.   Le autorità di vigilanza del mercato eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. Mantengono la riservatezza per tutelare i segreti commerciali, fatto salvo l'obbligo di cui all', paragrafo 4, di mettere le informazioni a disposizione della Commissione e gli altri obblighi di comunicazione applicabili stabiliti dal diritto dell'Unione al fine di tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione. 13.   Le autorità di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri coordinano le loro attività di vigilanza del mercato, cooperano tra di loro e condividono, anche con il forum, i risultati di tali attività. Se del caso, le autorità di vigilanza del mercato si accordano sulla suddivisione del lavoro e sulle specializzazioni. 14.   Se in uno Stato membro più autorità sono responsabili della vigilanza del mercato e dei controlli alle frontiere esterne, tali autorità collaborano tra loro in modo efficace ed efficiente e si scambiano le informazioni pertinenti ai loro rispettivi ruoli e funzioni. 15.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano criteri comuni per stabilire l'entità adeguata dei controlli di verifica della conformità di cui al paragrafo 1 del presente articolo e criteri comuni relativi al formato del quadro e della comunicazione di cui, rispettivamente, ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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