Art. 27
Notifica delle omologazioni UE rilasciate, modificate, rifiutate e revocate
In vigore dal 30 mag 2018
Notifica delle omologazioni UE rilasciate, modificate, rifiutate e revocate
1. Al momento del rilascio o della modifica del certificato di omologazione UE, l'autorità di omologazione mette a disposizione delle autorità di omologazione degli altri Stati membri, delle autorità di vigilanza del mercato e della Commissione una copia del certificato di omologazione UE per ogni tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica indipendente per cui ha rilasciato un'omologazione, insieme agli allegati, compresi i verbali di prova di cui all'. Tale copia è messa a disposizione mediante il sistema comune sicuro di trasmissione elettronica in conformità degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Se un'autorità di omologazione rifiuta o revoca un'omologazione UE, ne informa immediatamente le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione mediante il sistema comune sicuro di trasmissione elettronica in conformità degli atti di esecuzione di cui di paragrafo 3, specificando i motivi della sua decisione.
3. Per quanto riguarda il sistema comune sicuro di trasmissione elettronica, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a determinare il formato dei documenti elettronici che devono essere messi a disposizione, il meccanismo di trasmissione, le procedure per informare le autorità in merito a rilasci di omologazioni UE, a modifiche, rifiuti e revoche relativi e alle misure di sicurezza pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 5 luglio 2020.
Storico versioni
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