Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 30 mag 2018
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N e ai loro rimorchi della categoria O destinati a essere utilizzati su strade pubbliche, compresi quelli progettati e costruiti in una o più fasi, e ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti nonché alle parti e agli accessori progettati e costruiti per tali veicoli e i loro rimorchi. 2.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti veicoli: a) veicoli agricoli o forestali come definiti nel regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14); b) veicoli a motore a due o tre ruote e quadricicli come definiti nel regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15); c) veicoli cingolati; d) veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati esclusivamente dalle forze armate. 3.   Per i seguenti veicoli il costruttore può chiedere l'omologazione, anche individuale, a norma del presente regolamento, a condizione che tali veicoli soddisfino le prescrizioni del presente regolamento: a) veicoli progettati e costruiti per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, infrastrutture portuali o aeroportuali; b) veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico; c) veicoli semoventi specificamente progettati e costruiti per eseguire lavori che, per le loro caratteristiche costruttive, non sono idonei al trasporto di passeggeri o di merci e che non sono macchine montate su un telaio di veicolo a motore. Tali omologazioni fanno salva l'applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16). 4.   Per i veicoli seguenti il costruttore può chiedere l'omologazione individuale a norma del presente regolamento: a) veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche su strada; b) prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilità di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove, purché siano stati progettati e costruiti specificamente a tal fine.
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