Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 30 mag 2018
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N e ai loro rimorchi della categoria O destinati a essere utilizzati su strade pubbliche, compresi quelli progettati e costruiti in una o più fasi, e ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti nonché alle parti e agli accessori progettati e costruiti per tali veicoli e i loro rimorchi.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti veicoli:
a)
veicoli agricoli o forestali come definiti nel regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);
b)
veicoli a motore a due o tre ruote e quadricicli come definiti nel regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);
c)
veicoli cingolati;
d)
veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati esclusivamente dalle forze armate.
3. Per i seguenti veicoli il costruttore può chiedere l'omologazione, anche individuale, a norma del presente regolamento, a condizione che tali veicoli soddisfino le prescrizioni del presente regolamento:
a)
veicoli progettati e costruiti per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, infrastrutture portuali o aeroportuali;
b)
veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;
c)
veicoli semoventi specificamente progettati e costruiti per eseguire lavori che, per le loro caratteristiche costruttive, non sono idonei al trasporto di passeggeri o di merci e che non sono macchine montate su un telaio di veicolo a motore.
Tali omologazioni fanno salva l'applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16).
4. Per i veicoli seguenti il costruttore può chiedere l'omologazione individuale a norma del presente regolamento:
a)
veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche su strada;
b)
prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilità di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove, purché siano stati progettati e costruiti specificamente a tal fine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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