Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 apr 2014
Definizioni 1.   Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1) «apparecchiatura radio»: un prodotto elettrico o elettronico che emette e/o riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un'antenna, per poter emettere e/o ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione; 2) «radiocomunicazione»: comunicazione per mezzo di onde radio; 3) «radiodeterminazione»: determinazione della posizione, della velocità e/o di altre caratteristiche di un oggetto o l'ottenimento di informazioni relative a tali parametri grazie alle proprietà di propagazione delle onde radio; 4) «onde radio»: onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3 000 GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale; 5) «interfaccia radio»: le specifiche dell'uso regolamentato dello spettro radio; 6) «classe di apparecchiatura radio»: categoria che individua particolari tipi di apparecchiature che, ai sensi della presente direttiva, sono considerate simili e le interfacce radio per le quali l'apparecchiatura radio è destinata; 7) «interferenze dannose»: interferenze dannose, quali definite all', lettera r), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15); 8) «perturbazioni elettromagnetiche»: perturbazioni elettromagnetiche quali definite all', paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/30/UE; 9) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di apparecchiature radio per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 10) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di apparecchiature radio sul mercato dell'Unione; 11) «messa in servizio»: il primo utilizzo di un'apparecchiatura radio nell'Unione da parte dell'utilizzatore finale. 12) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica apparecchiature radio o le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; 13) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; 14) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione apparecchiature radio originarie di un paese terzo. 15) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione apparecchiature radio sul mercato; 16) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; 17) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che l'apparecchiatura radio deve soddisfare; 18) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 19) «accreditamento»: accreditamento quale definito all', punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; 20) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all', punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008; 21) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali della presente direttiva relativi alle apparecchiature radio; 22) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità; 23) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un'apparecchiatura radio già messa a disposizione dell'utilizzatore finale; 24) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio presenti nella catena di fornitura; 25) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; 26) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'apparecchiatura radio è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione. 2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire se determinate categorie di prodotti elettrici o elettronici rientrino o meno nella definizione di cui al paragrafo 1, punto 1, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:53:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo