Capo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 lug 2016
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «apparecchiatura radio»: un prodotto elettrico o elettronico che emette ovvero riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un'antenna, per poter emettere ovvero ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione;
b) «radio comunicazione»: comunicazione per mezzo di onde radio;
c) «radiodeterminazione»: determinazione della posizione, della velocità ovvero di altre caratteristiche di un oggetto o l'ottenimento di informazioni relative a tali parametri grazie alle proprietà di propagazione delle onde radio;
d) «onde radio»: onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3000 GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale;
e) «interfaccia radio»: le specifiche dell'uso regolamentato dello spettro radio;
f) «classe di apparecchiatura radio»: classe che identifica particolari categorie di apparecchiature radio che, ai sensi del presente decreto, sono considerate simili e quelle interfacce radio per le quali l'apparecchiatura radio è destinata;
g) «interferenze dannose»: interferenze dannose, quali definite all', lettera r), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio attuata con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;
h) «perturbazioni elettromagnetiche»: perturbazioni elettromagnetiche quali definite all', paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa di attuazione;
i) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di apparecchiature radio per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
l) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di apparecchiature radio sul mercato dell'Unione;
m) «messa in servizio»: il primo utilizzo di un'apparecchiatura radio nell'Unione da parte dell'utilizzatore finale;
n) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica apparecchiature radio o le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
o) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
p) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione apparecchiature radio originarie di un Paese terzo;
q) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione apparecchiature radio sul mercato;
r) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
s) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che l'apparecchiatura radio deve soddisfare;
t) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
u) «accreditamento»: accreditamento quale definito all', punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
v) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all', punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
z) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare che i requisiti essenziali del presente decreto relativi alle apparecchiature radio siano stati soddisfatti;
aa) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità;
bb) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un'apparecchiatura radio già messa a disposizione dell'utilizzatore finale;
cc) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio presenti nella catena di fornitura;
dd) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
ee) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'apparecchiatura radio è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
ff) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
gg) «Commissione»: la Commissione europea.
2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per stabilire se determinate categorie di prodotti elettrici o elettronici rientrino o meno nella definizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-2