Art. 3
Definizioni
In vigore dal 12 giu 2013
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
2)
«fuoco d’artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;
3)
«articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all’aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;
4)
«articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;
5)
«munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d’artiglieria;
6)
«persona con conoscenze specialistiche» una persona autorizzata dallo Stato membro a manipolare e/o utilizzare sul suo territorio fuochi d’artificio di categoria F4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e/o altri articoli pirotecnici di categoria P2;
7)
«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un articolo pirotecnico per la distribuzione, il consumo o l’uso nel mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
8)
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione di un articolo pirotecnico
9)
«fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un articolo pirotecnico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale;
10)
«importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un articolo pirotecnico originario di un paese terzo;
11)
«distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;
12)
«operatori economici»: il fabbricante, l’importatore e il distributore;
13)
«specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un articolo pirotecnico deve soddisfare;
14)
«norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all’, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
15)
«accreditamento»: accreditamento quale definito all’, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
16)
«organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all’, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
17)
«valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva relativi agli articoli pirotecnici;
18)
«organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
19)
«richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un articolo pirotecnico già messo a disposizione dell’utilizzatore finale;
20)
«ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un articolo pirotecnico presente nella catena di fornitura;
21)
«normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
22)
«marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l’articolo pirotecnico è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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