Art. 5

Messa a disposizione sul mercato

In vigore dal 12 giu 2013
Messa a disposizione sul mercato Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare che gli articoli pirotecnici possano essere messi a disposizione sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti della presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:29:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo