Art. 5 · Messa a disposizione sul mercato

Art. 5

Messa a disposizione sul mercato

In vigore dal 12 giu 2013
Messa a disposizione sul mercato Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare che gli articoli pirotecnici possano essere messi a disposizione sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti della presente direttiva.
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