Art. 3

Definizioni

In vigore dal 9 mar 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «impianto a fune»: un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi, che è progettato, costruito, montato e messo in servizio al fine di trasportare persone e la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato; 2)   «sottosistema»: un sistema elencato nell'allegato I, sia singolarmente che in combinazione con altri, destinato ad essere installato in un impianto a fune; 3)   «infrastruttura»: le strutture delle stazioni o una struttura unitamente alle opere di linea appositamente progettate per ogni impianto a fune e costruite in loco, che tengono conto del tracciato e delle caratteristiche del sistema e che sono necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a fune, comprese le fondazioni; 4)   «componente di sicurezza»: ogni componente di attrezzature o qualsiasi dispositivo concepito per essere installato in un sottosistema o in un impianto a fune allo scopo di svolgere una funzione di sicurezza, il cui guasto comporta un rischio per la sicurezza o la salute dei passeggeri, del personale di servizio o dei terzi; 5)   «requisiti tecnici per l'esercizio»: l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla costruzione e sono indispensabili per la sicurezza dell'esercizio dell'impianto a fune; 6)   «requisiti relativi alla manutenzione tecnica»: l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla costruzione e sono indispensabili per la manutenzione, mirata a mantenerne la sicurezza in esercizio, dell'impianto a fune; 7)   «funivia»: un impianto a fune i cui i veicoli sono tenuti sospesi e azionati da una o più funi; 8)   «sciovia»: un impianto a fune i cui passeggeri, opportunamente equipaggiati, sono trainati lungo un tracciato preparato a tale scopo; 9)   «funicolare»: un impianto a fune i cui i veicoli sono trainati da uno o più funi su una rotaia che può essere situata sul terreno o sostenuta da strutture fisse; 10)   «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un sottosistema o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o il suo uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 11)   «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un sottosistema o di un componente di sicurezza sul mercato dell'Unione; 12)   «messa in servizio»: l'operazione di primo avvio all'esercizio di un impianto a fune avente per oggetto esplicito il trasporto di persone; 13)   «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un sottosistema o un componente di sicurezza, o che lo fa progettare o fabbricare, e che lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o lo installa in un impianto a fune; 14)   «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività; 15)   «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un sottosistema o un componente di sicurezza originario di un paese terzo; 16)   «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica inserita nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza; 17)   «operatori economici»: il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore di un sottosistema o di un componente di sicurezza; 18)   «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un impianto a fune, un'infrastruttura, un sottosistema o un componente di sicurezza deve soddisfare; 19)   «norma armonizzata»: una norma armonizzata ai sensi dell', punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 20)   «accreditamento»: accreditamento come definito all', punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; 21)   «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento come definito all', punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008. 22)   «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente regolamento in relazione a un sottosistema o a un componente di sicurezza; 23)   «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità in relazione a un sottosistema o a un componente di sicurezza, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 24)   «richiamo»: qualsiasi misura volta ad ottenere la restituzione di un sottosistema o di un componente di sicurezza già messo a disposizione della persona responsabile dell'impianto a fune; 25)   «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un sottosistema o di un componente di sicurezza presente nella catena di fornitura; 26)   «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; 27)   «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il sottosistema o il componente di sicurezza è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.
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