Art. 3
Definizioni
In vigore dal 9 mar 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «impianto a fune»: un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi, che è progettato, costruito, montato e messo in servizio al fine di trasportare persone e la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato;
2) «sottosistema»: un sistema elencato nell'allegato I, sia singolarmente che in combinazione con altri, destinato ad essere installato in un impianto a fune;
3) «infrastruttura»: le strutture delle stazioni o una struttura unitamente alle opere di linea appositamente progettate per ogni impianto a fune e costruite in loco, che tengono conto del tracciato e delle caratteristiche del sistema e che sono necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a fune, comprese le fondazioni;
4) «componente di sicurezza»: ogni componente di attrezzature o qualsiasi dispositivo concepito per essere installato in un sottosistema o in un impianto a fune allo scopo di svolgere una funzione di sicurezza, il cui guasto comporta un rischio per la sicurezza o la salute dei passeggeri, del personale di servizio o dei terzi;
5) «requisiti tecnici per l'esercizio»: l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla costruzione e sono indispensabili per la sicurezza dell'esercizio dell'impianto a fune;
6) «requisiti relativi alla manutenzione tecnica»: l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla costruzione e sono indispensabili per la manutenzione, mirata a mantenerne la sicurezza in esercizio, dell'impianto a fune;
7) «funivia»: un impianto a fune i cui i veicoli sono tenuti sospesi e azionati da una o più funi;
8) «sciovia»: un impianto a fune i cui passeggeri, opportunamente equipaggiati, sono trainati lungo un tracciato preparato a tale scopo;
9) «funicolare»: un impianto a fune i cui i veicoli sono trainati da uno o più funi su una rotaia che può essere situata sul terreno o sostenuta da strutture fisse;
10) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un sottosistema o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o il suo uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
11) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un sottosistema o di un componente di sicurezza sul mercato dell'Unione;
12) «messa in servizio»: l'operazione di primo avvio all'esercizio di un impianto a fune avente per oggetto esplicito il trasporto di persone;
13) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un sottosistema o un componente di sicurezza, o che lo fa progettare o fabbricare, e che lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o lo installa in un impianto a fune;
14) «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività;
15) «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un sottosistema o un componente di sicurezza originario di un paese terzo;
16) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica inserita nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza;
17) «operatori economici»: il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore di un sottosistema o di un componente di sicurezza;
18) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un impianto a fune, un'infrastruttura, un sottosistema o un componente di sicurezza deve soddisfare;
19) «norma armonizzata»: una norma armonizzata ai sensi dell', punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
20) «accreditamento»: accreditamento come definito all', punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
21) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento come definito all', punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008.
22) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente regolamento in relazione a un sottosistema o a un componente di sicurezza;
23) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità in relazione a un sottosistema o a un componente di sicurezza, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
24) «richiamo»: qualsiasi misura volta ad ottenere la restituzione di un sottosistema o di un componente di sicurezza già messo a disposizione della persona responsabile dell'impianto a fune;
25) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un sottosistema o di un componente di sicurezza presente nella catena di fornitura;
26) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
27) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il sottosistema o il componente di sicurezza è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.
Storico versioni
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