Questo termine è definito da 5 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
ogni componente di attrezzature o qualsiasi dispositivo concepito per essere installato in un sottosistema o in un impianto a fune allo scopo di svolgere una funzione di sicurezza, il cui guasto comporta un rischio per la sicurezza o la salute dei passeggeri, del personale di servizio o dei terzi
Fonte: reg-2016-03-09-424 — art. 3 →componente: 1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza
Fonte: dlgs-2010-01-27-17 — art. 2 →un componente di un prodotto o di un sistema di IA che svolge una funzione di sicurezza per tale prodotto o sistema di IA o il cui guasto o malfunzionamento mette in pericolo la salute e la sicurezza di persone o beni
Fonte: reg-2024-06-13-1689 — art. 3 →componente — destinato ad espletare una funzione di sicurezza, — immesso sul mercato separatamente, — il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e — che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti. L'allegato V contiene un elenco indicativo delle componenti di sicurezza che può essere aggiornato in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)
Fonte: dir-2006-05-17-42 — art. 2 →un componente fisico o digitale, compreso un software, di un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che è progettato o destinato ad espletare una funzione di sicurezza e che è immesso sul mercato separatamente, il cui guasto o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone, ma che non è indispensabile per il funzionamento di tale prodotto, o per il quale componenti normali possono essere sostituiti per il funzionamento di tale prodotto
Fonte: reg-2023-06-14-1230 — art. 3 →