Art. 5
Messa in servizio degli impianti a fune
In vigore dal 9 mar 2016
Messa in servizio degli impianti a fune
1. Conformemente all', gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a determinare le procedure per garantire che gli impianti a fune siano messi in servizio soltanto se sono conformi al presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza di persone o beni quando adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati secondo la loro destinazione.
2. Conformemente all', gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a determinare le procedure per garantire che i sottosistemi e i componenti di sicurezza siano installati negli impianti a fune soltanto se consentono la costruzione di impianti a fune che sono conformi al presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza di persone o beni quando adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e impiegati per l'uso cui sono destinati.
3. Gli impianti a fune conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono conformi ai requisiti essenziali, di cui all'allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse.
4. Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere i requisiti che ritengono necessari per garantire la tutela delle persone e, in particolare, dei lavoratori durante l'uso degli impianti a fune, a patto che ciò non implichi modifiche di detti impianti non previste dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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