Art. 9

Autorizzazione degli impianti a fune

In vigore dal 9 mar 2016
Autorizzazione degli impianti a fune 1.   Ciascuno Stato membro stabilisce le procedure di autorizzazione alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune situati nel suo territorio. 2.   La persona responsabile dell'impianto a fune, determinata da uno Stato membro conformemente alla legislazione nazionale, presenta la relazione sulla sicurezza di cui all', la dichiarazione di conformità UE e gli altri documenti relativi alla conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza, nonché la documentazione riguardante le caratteristiche dell'impianto a fune, all'autorità o organismo responsabile dell'autorizzazione dell'impianto a fune. La documentazione relativa all'impianto a fune comprende anche le condizioni e le limitazioni di esercizio, unitamente alle istruzioni per il mantenimento, la sorveglianza, la regolazione e la manutenzione dell'impianto a fune. Una copia di questi documenti viene conservata presso l'impianto a fune. 3.   Se caratteristiche, sottosistemi o componenti di sicurezza importanti di impianti a fune esistenti sono oggetto di modifiche che richiedono che lo Stato membro interessato rilasci una nuova autorizzazione di messa in servizio, tali modifiche e la loro incidenza sul complesso dell'impianto a fune soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato II. 4.   Gli Stati membri non utilizzano le procedure di cui al paragrafo 1 per vietare, limitare o ostacolare, per motivi legati ad aspetti contemplati dal presente regolamento, la costruzione e la messa in servizio di impianti a fune che sono conformi alle disposizioni del presente regolamento e non presentano rischi per la salute o la sicurezza di persone o beni quando installati in modo corretto conformemente alla loro destinazione d'uso. 5.   Gli Stati membri non utilizzano le procedure di cui al paragrafo 1 per vietare, limitare o ostacolare la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza conformi al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:424:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo