Art. 8

Analisi di sicurezza e relazione sulla sicurezza degli impianti a fune progettati

In vigore dal 9 mar 2016
Analisi di sicurezza e relazione sulla sicurezza degli impianti a fune progettati 1.   La persona responsabile dell'impianto a fune, determinata da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, svolge o fa svolgere un'analisi della sicurezza dell'impianto a fune progettato. 2.   L'analisi di sicurezza cui deve essere sottoposto ogni impianto a fune: a) tiene conto di tutte le modalità di esercizio previste; b) è realizzata secondo un metodo riconosciuto o consolidato; c) tiene conto dello stato dell'arte e della complessità dell'impianto a fune in questione; d) garantisce che la progettazione e la configurazione dell'impianto a fune tengano conto dell'ambiente circostante e delle situazioni più sfavorevoli al fine di garantire condizioni di sicurezza soddisfacenti; e) prende in considerazione tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza dell'impianto a fune e dei suoi fattori esterni nelle fasi di progettazione, costruzione e messa in servizio; f) consente, in base all'esperienza maturata, di individuare i rischi che potrebbero manifestarsi durante l'esercizio. 3.   L'analisi verte anche sui dispositivi di sicurezza ed i loro effetti sull'impianto a fune e sui sottosistemi connessi che essi fanno intervenire affinché i dispositivi di sicurezza: a) siano in grado di reagire a un primo guasto o cedimento rilevato in modo da rimanere in uno stato che garantisca la sicurezza, in una modalità di funzionamento ridotto o in un arresto in sicurezza (fail safe); b) siano ridondanti e sorvegliati; o c) siano tali che le probabilità di un loro cedimento possano essere valutate e i loro effetti siano d'un livello equivalente a quello dei dispositivi di sicurezza che soddisfano i criteri di cui alle lettere a) e b). 4.   L'analisi di sicurezza è utilizzata per redigere l'elenco dei rischi e delle situazioni pericolose, per raccomandare le misure previste per affrontare tali rischi e per determinare l'elenco dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza da installare nell'impianto a fune. 5.   Il risultato dell'analisi di sicurezza è riportato in una relazione sulla sicurezza.
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