Art. 10

Funzionamento degli impianti a fune

In vigore dal 9 mar 2016
Funzionamento degli impianti a fune 1.   Gli Stati membri fanno in modo che un impianto a fune rimanga in funzione solo se soddisfa le condizioni stabilite nella relazione sulla sicurezza. 2.   Qualora uno Stato membro constati che un impianto a fune autorizzato e utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso mette a rischio la salute o la sicurezza delle persone o beni, adotta tutte le misure appropriate per limitarne le condizioni di esercizio o per vietarne l'esercizio.
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