Art. 11

Obblighi dei fabbricanti

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi dei fabbricanti 1.   All'atto dell'immissione sul mercato dei loro sottosistemi o componenti di sicurezza o dell'installazione degli stessi in un impianto a fune, i fabbricanti garantiscono che tali prodotti sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato II. 2.   I fabbricanti di sottosistemi o componenti di sicurezza redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato VIII («documentazione tecnica») ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all'. Qualora la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza ai requisiti applicabili sia stata dimostrata mediante la procedura di cui al primo comma, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE. 3.   I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di 30 anni a decorrere dall'immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza. 4.   I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui ad essere conforme al presente regolamento e tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un sottosistema o da un componente di sicurezza, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei passeggeri, del personale di servizio e dei terzi, eseguono una prova a campione dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami relativi ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza non conformi e i richiami di tali sottosistemi e componenti di sicurezza, mantenendone eventualmente un registro e informano i distributori di tale monitoraggio. 5.   I fabbricanti assicurano che i sottosistemi o componenti di sicurezza che hanno immesso sul mercato rechino un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione. Qualora le dimensioni o la natura del sottosistema o del componente di sicurezza non lo consentano, i fabbricanti garantiscono che le informazioni prescritte si trovino sull'imballaggio o in un documento allegato al sottosistema al componente di sicurezza. 6.   I fabbricanti indicano, sul sottosistema o sul componente di sicurezza, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio d'impresa registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento allegato al sottosistema o al componente di sicurezza. L'indirizzo indica un unico recapito in cui il fabbricante può essere contattato. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti e dalle autorità di vigilanza del mercato. Qualora il fabbricante indichi l'indirizzo di un sito web, egli garantisce che le informazioni indicate sul sito siano accessibili e aggiornate. 7.   I fabbricanti garantiscono che al sottosistema o al componente di sicurezza siano allegate una copia della dichiarazione di conformità UE, le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza, scritte in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti, stabilita dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni in materia di sicurezza sono chiare, comprensibili e intelligibili. Tuttavia, nel caso in cui un gran numero di sottosistemi o componenti di sicurezza sia fornito a un unico operatore economico o utente, il lotto o la partita interessati possono essere accompagnati da un'unica copia della dichiarazione di conformità UE. 8.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il sottosistema o il componente di sicurezza presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati hanno messo a disposizione tale sottosistema o componente di sicurezza, indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 9.   I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, le forniscono tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. I fabbricanti collaborano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai sottosistemi o dai componenti di sicurezza che hanno immesso sul mercato.
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