Art. 13

Obblighi degli importatori

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi degli importatori 1.   Gli importatori immettono sul mercato solo sottosistemi o componenti di sicurezza conformi. 2.   Prima di immettere sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all'. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il sottosistema o il componente di sicurezza rechi la marcatura CE e sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE, che ad esso siano allegate le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza e, ove opportuno, altri documenti richiesti nonché che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all', paragrafi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza non sia conforme ai requisiti essenziali applicabili dell'allegato II, non immette il sottosistema o il componente di sicurezza sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un sottosistema o un componente di sicurezza presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. 3.   Gli importatori indicano sul sottosistema o sul componente di sicurezza oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna il sottosistema o il componente di sicurezza, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale possono essere contattati. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti e dalle autorità di vigilanza del mercato. Qualora l'importatore indichi l'indirizzo di un sito web, garantisce che le informazioni indicate sul sito siano accessibili e aggiornate. 4.   Gli importatori garantiscono che al sottosistema o al componente di sicurezza siano allegate le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza, scritte in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti, stabilita dallo Stato membro interessato. 5.   Gli importatori garantiscono che, mentre un sottosistema o un componente di sicurezza è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non pregiudichino la sua conformità ai requisiti essenziali applicabili di cui all'allegato II. 6.   Ove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un sottosistema o da un componente di sicurezza, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei passeggeri, del personale di servizio e dei terzi, eseguono una prova a campione dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami relativi ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza non conformi e i richiami di tali sottosistemi e componenti di sicurezza, mantenendone eventualmente un registro, e informano i distributori di tale monitoraggio. 7.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il sottosistema o il componente di sicurezza presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati hanno messo a disposizione tale sottosistema o componente di sicurezza, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 8.   Per un periodo di 30 anni dalla data in cui il sottosistema o il componente di sicurezza è stato immesso sul mercato, gli importatori conservano la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità su richiesta. 9.   A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. Gli importatori collaborano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai sottosistemi o dai componenti di sicurezza che hanno immesso sul mercato.
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