Art. 14

Obblighi dei distributori

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi dei distributori 1.   Quando mettono un sottosistema o un componente di sicurezza a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione ai requisiti del presente regolamento. 2.   Prima di mettere un sottosistema o un componente di sicurezza a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e che sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE, nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza e, ove opportuno, da altri documenti richiesti, redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utenti, stabilita dallo Stato membro interessato, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all', paragrafi 5 e 6, e all', paragrafo 3, rispettivamente. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza non sia conforme ai requisiti essenziali applicabili dell'allegato II, non rende disponibile sul mercato il sottosistema o il componente di sicurezza fino a quando non sia stato reso conforme Inoltre, quando il sottosistema o il componente di sicurezza presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. 3.   I distributori garantiscono che, mentre un sottosistema o un componente di sicurezza è sotto la loro responsabilità, le condizioni di deposito o di trasporto non pregiudichino la sua conformità ai requisiti essenziali applicabili di cui all'allegato II. 4.   I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il sottosistema o il componente di sicurezza presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati hanno messo a disposizione tale sottosistema o componente di sicurezza, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata. 5.   A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. I distributori collaborano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai sottosistemi o dai componenti di sicurezza che hanno messo a disposizione sul mercato.
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