Art. 16
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 9 mar 2016
Identificazione degli operatori economici
Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:
a)
qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un sottosistema o un componente di sicurezza;
b)
qualsiasi operatore economico e qualsiasi persona responsabile di un impianto a fune cui abbiano fornito un sottosistema o un componente di sicurezza.
Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per 30 anni dopo che è stato loro fornito un sottosistema o un componente di sicurezza e per 30 anni dopo che hanno fornito un sottosistema o un componente di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:424:oj#art-16