Art. 16

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 9 mar 2016
Identificazione degli operatori economici Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un sottosistema o un componente di sicurezza; b) qualsiasi operatore economico e qualsiasi persona responsabile di un impianto a fune cui abbiano fornito un sottosistema o un componente di sicurezza. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per 30 anni dopo che è stato loro fornito un sottosistema o un componente di sicurezza e per 30 anni dopo che hanno fornito un sottosistema o un componente di sicurezza.
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