Art. 18

Procedure di valutazione della conformità

In vigore dal 9 mar 2016
Procedure di valutazione della conformità 1.   Prima di immetterlo sul mercato, il fabbricante sottopone il sottosistema o il componente di sicurezza a una procedura di valutazione della conformità ai sensi del paragrafo 2. 2.   La conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza è valutata, a scelta del fabbricante, tramite una delle seguenti procedure di valutazione della conformità: a) esame UE del tipo (modulo B — tipo di produzione) di cui all'allegato III in combinazione con una delle due procedure seguenti: i) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D), di cui all'allegato IV; ii) conformità al tipo basata sulla verifica del sottosistema o del componente di sicurezza (modulo F), di cui all'allegato V; b) conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G), di cui all'allegato VI; c) conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto (modulo H 1), di cui all'allegato VII. 3.   I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato che esegue le procedure di cui al paragrafo 2, oppure in una lingua accettata da tale organismo.
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