Art. 17
Presunzione di conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza
In vigore dal 9 mar 2016
Presunzione di conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza
I sottosistemi e i componenti di sicurezza conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono conformi ai requisiti essenziali, di cui all'allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse.
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