Art. 12

Mandatari

In vigore dal 9 mar 2016
Mandatari 1.   Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario. Gli obblighi di cui all', paragrafo 1, e l'obbligo di redazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario. 2.   Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti: a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di 30 anni dalla data di immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza; b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza; c) collaborare con le autorità nazionali competenti, su richiesta di queste ultime, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai sottosistemi o dai componenti di sicurezza che rientrano nel suo mandato.
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