Art. 12
Mandatari
In vigore dal 9 mar 2016
Mandatari
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.
Gli obblighi di cui all', paragrafo 1, e l'obbligo di redazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.
2. Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti:
a)
mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di 30 anni dalla data di immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza;
b)
a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza;
c)
collaborare con le autorità nazionali competenti, su richiesta di queste ultime, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai sottosistemi o dai componenti di sicurezza che rientrano nel suo mandato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:424:oj#art-12