Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 9 mar 2016
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai nuovi impianti a fune adibiti al trasporto di persone, alle modifiche degli impianti a fune per le quali è richiesta una nuova autorizzazione e ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
agli ascensori di cui alla direttiva 2014/33/UE;
b)
agli impianti a fune classificati dagli Stati membri come impianti appartenenti al patrimonio storico o culturale, messi in servizio prima del 1o gennaio 1986 e ancora in esercizio, che non abbiano subito modifiche significative di progettazione o costruzione, compresi i sottosistemi e i componenti di sicurezza specificamente progettati per detti impianti;
c)
agli impianti destinati agli usi agricoli o forestali;
d)
agli impianti a fune al servizio di rifugi e baite di montagna destinati esclusivamente al trasporto di merci e di persone specificamente designate;
e)
alle attrezzature fisse e mobili che servono esclusivamente per il divertimento e a scopi ricreativi e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;
f)
agli impianti minerari o ad altri impianti in siti industriali utilizzati per attività industriali;
g)
agli impianti i cui utenti o veicoli si trovino sull'acqua.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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