Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 9 mar 2016
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai nuovi impianti a fune adibiti al trasporto di persone, alle modifiche degli impianti a fune per le quali è richiesta una nuova autorizzazione e ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) agli ascensori di cui alla direttiva 2014/33/UE; b) agli impianti a fune classificati dagli Stati membri come impianti appartenenti al patrimonio storico o culturale, messi in servizio prima del 1o gennaio 1986 e ancora in esercizio, che non abbiano subito modifiche significative di progettazione o costruzione, compresi i sottosistemi e i componenti di sicurezza specificamente progettati per detti impianti; c) agli impianti destinati agli usi agricoli o forestali; d) agli impianti a fune al servizio di rifugi e baite di montagna destinati esclusivamente al trasporto di merci e di persone specificamente designate; e) alle attrezzature fisse e mobili che servono esclusivamente per il divertimento e a scopi ricreativi e non come mezzi adibiti al trasporto di persone; f) agli impianti minerari o ad altri impianti in siti industriali utilizzati per attività industriali; g) agli impianti i cui utenti o veicoli si trovino sull'acqua.
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