Art. 3

Definizioni

In vigore dal 10 mag 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «merce»: le merci elencate nell'allegato I; 2) «gas a effetto serra»: i gas a effetto serra specificati nell'allegato I in relazione a ciascuna delle merci elencate in tale allegato; 3) «emissioni»: il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di merci; 4) «importazione»: l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013; 5) «EU ETS»: il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE diverse dalle attività di trasporto aereo; 6) «territorio doganale dell'Unione»: il territorio quale definito all' del regolamento (UE) n. 952/2013; 7) «paese terzo»: un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione; 8) «piattaforma continentale»: una piattaforma continentale quale definita all'articolo 76 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; 9) «zona economica esclusiva»: la zona economica esclusiva quale definita all'articolo 55 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che è stata dichiarata zona economica esclusiva da uno Stato membro ai sensi di tale convenzione; 10) «valore intrinseco»: valore intrinseco per le merci commerciali quale definito all', punto 48), del regolamento delegato (UE) 2015/2446; 11) «accoppiamento del mercato»: l'allocazione di capacità di trasmissione attraverso un sistema dell'Unione che simultaneamente abbina gli ordini e assegna le capacità interzonali come stabilito nel regolamento (UE) 2015/1222; 12) «allocazione esplicita della capacità»: l'allocazione di capacità di trasmissione interzonale separata dallo scambio di energia elettrica; 13) «autorità competente»: l'autorità designata da ciascuno Stato membro a norma dell'; 14) «autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri definite all', punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013; 15) «importatore»: la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell' del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata; 16) «dichiarante doganale»: il dichiarante, quale definito all', punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013, che presenta una dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di merci a suo nome o la persona a nome della quale è presentata tale dichiarazione; 17) «dichiarante CBAM autorizzato»: una persona autorizzata da un'autorità competente in conformità dell'; 18) «persona»: una persona fisica, una persona giuridica o qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire; 19) «stabilita in uno Stato membro»: a) in caso di persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza in uno Stato membro; b) in caso di persona giuridica o di associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede legale, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione in uno Stato membro; 20) «numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI)»: il numero assegnato dall'autorità doganale una volta effettuata la registrazione a fini doganali in conformità dell' del regolamento (UE) n. 952/2013; 21) «emissioni dirette»: le emissioni derivanti dai processi di produzione di una merce, comprese le emissioni derivanti dalla produzione di riscaldamento e raffreddamento consumata durante i processi di produzione, indipendentemente dal luogo di produzione del riscaldamento o raffreddamento; 22) «emissioni incorporate»: le emissioni dirette rilasciate durante la produzione di merci e le emissioni indirette derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV e ulteriormente specificate negli atti di esecuzione adottati a norma dell', paragrafo 7; 23) «tonnellata di CO2e»: una tonnellata metrica di CO2 o un quantitativo di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale equivalente; 24) «certificato CBAM»: un certificato in formato elettronico corrispondente a una tonnellata di emissioni di Co2e incorporate nelle merci; 25) «restituzione»: compensazione dei certificati CBAM con le emissioni incorporate dichiarate nelle merci importate o con le emissioni incorporate nelle merci importate che avrebbero dovuto essere dichiarate; 26) «processi di produzione»: i processi chimici e fisici effettuati per produrre merci in un impianto; 27) «valore predefinito»: un valore, calcolato o ricavato da dati secondari, che rappresenta le emissioni incorporate nelle merci; 28) «emissioni effettive»: le emissioni calcolate sulla base dei dati primari derivanti dai processi di produzione delle merci e dalla produzione di energia elettrica consumata durante tali processi, determinate secondo i metodi di cui all'allegato IV; 29) «prezzo del carbonio»: l'importo monetario versato in un paese terzo, nell'ambito di un regime di riduzione delle emissioni di carbonio, sotto forma di tassa, prelievo o imposta o di quote di emissioni nell'ambito di un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, calcolato sui gas a effetto serra oggetto di tale misura e rilasciati durante la produzione delle merci; 30) «impianto»: un'unità tecnica permanente in cui si svolge un processo di produzione; 31) «gestore»: qualsiasi persona che gestisce o controlla un impianto in un paese terzo; 32) «organismo nazionale di accreditamento»: un organismo nazionale di accreditamento designato da ciascuno Stato membro a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008; 33) «quota EU ETS»: una quota definita all', lettera a), della direttiva 2003/87/CE per le attività elencate nell'allegato I di tale direttiva diverse dalle attività di trasporto aereo; 34) «emissioni indirette»: le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione delle merci, indipendentemente dal luogo di produzione dell'energia elettrica consumata.
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