Art. 3
Definizioni
In vigore dal 10 mag 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«merce»: le merci elencate nell'allegato I;
2)
«gas a effetto serra»: i gas a effetto serra specificati nell'allegato I in relazione a ciascuna delle merci elencate in tale allegato;
3)
«emissioni»: il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di merci;
4)
«importazione»: l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;
5)
«EU ETS»: il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE diverse dalle attività di trasporto aereo;
6)
«territorio doganale dell'Unione»: il territorio quale definito all' del regolamento (UE) n. 952/2013;
7)
«paese terzo»: un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
8)
«piattaforma continentale»: una piattaforma continentale quale definita all'articolo 76 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
9)
«zona economica esclusiva»: la zona economica esclusiva quale definita all'articolo 55 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che è stata dichiarata zona economica esclusiva da uno Stato membro ai sensi di tale convenzione;
10)
«valore intrinseco»: valore intrinseco per le merci commerciali quale definito all', punto 48), del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
11)
«accoppiamento del mercato»: l'allocazione di capacità di trasmissione attraverso un sistema dell'Unione che simultaneamente abbina gli ordini e assegna le capacità interzonali come stabilito nel regolamento (UE) 2015/1222;
12)
«allocazione esplicita della capacità»: l'allocazione di capacità di trasmissione interzonale separata dallo scambio di energia elettrica;
13)
«autorità competente»: l'autorità designata da ciascuno Stato membro a norma dell';
14)
«autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri definite all', punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
15)
«importatore»: la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell' del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata;
16)
«dichiarante doganale»: il dichiarante, quale definito all', punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013, che presenta una dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di merci a suo nome o la persona a nome della quale è presentata tale dichiarazione;
17)
«dichiarante CBAM autorizzato»: una persona autorizzata da un'autorità competente in conformità dell';
18)
«persona»: una persona fisica, una persona giuridica o qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire;
19)
«stabilita in uno Stato membro»:
a)
in caso di persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza in uno Stato membro;
b)
in caso di persona giuridica o di associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede legale, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione in uno Stato membro;
20)
«numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI)»: il numero assegnato dall'autorità doganale una volta effettuata la registrazione a fini doganali in conformità dell' del regolamento (UE) n. 952/2013;
21)
«emissioni dirette»: le emissioni derivanti dai processi di produzione di una merce, comprese le emissioni derivanti dalla produzione di riscaldamento e raffreddamento consumata durante i processi di produzione, indipendentemente dal luogo di produzione del riscaldamento o raffreddamento;
22)
«emissioni incorporate»: le emissioni dirette rilasciate durante la produzione di merci e le emissioni indirette derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV e ulteriormente specificate negli atti di esecuzione adottati a norma dell', paragrafo 7;
23)
«tonnellata di CO2e»: una tonnellata metrica di CO2 o un quantitativo di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale equivalente;
24)
«certificato CBAM»: un certificato in formato elettronico corrispondente a una tonnellata di emissioni di Co2e incorporate nelle merci;
25)
«restituzione»: compensazione dei certificati CBAM con le emissioni incorporate dichiarate nelle merci importate o con le emissioni incorporate nelle merci importate che avrebbero dovuto essere dichiarate;
26)
«processi di produzione»: i processi chimici e fisici effettuati per produrre merci in un impianto;
27)
«valore predefinito»: un valore, calcolato o ricavato da dati secondari, che rappresenta le emissioni incorporate nelle merci;
28)
«emissioni effettive»: le emissioni calcolate sulla base dei dati primari derivanti dai processi di produzione delle merci e dalla produzione di energia elettrica consumata durante tali processi, determinate secondo i metodi di cui all'allegato IV;
29)
«prezzo del carbonio»: l'importo monetario versato in un paese terzo, nell'ambito di un regime di riduzione delle emissioni di carbonio, sotto forma di tassa, prelievo o imposta o di quote di emissioni nell'ambito di un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, calcolato sui gas a effetto serra oggetto di tale misura e rilasciati durante la produzione delle merci;
30)
«impianto»: un'unità tecnica permanente in cui si svolge un processo di produzione;
31)
«gestore»: qualsiasi persona che gestisce o controlla un impianto in un paese terzo;
32)
«organismo nazionale di accreditamento»: un organismo nazionale di accreditamento designato da ciascuno Stato membro a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008;
33)
«quota EU ETS»: una quota definita all', lettera a), della direttiva 2003/87/CE per le attività elencate nell'allegato I di tale direttiva diverse dalle attività di trasporto aereo;
34)
«emissioni indirette»: le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione delle merci, indipendentemente dal luogo di produzione dell'energia elettrica consumata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:956:oj#art-3