Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 giu 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «prodotto fertilizzante»: una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende applicare alle piante o alla loro rizosfera oppure ai funghi o alla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o in associazione ad un altro materiale, allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di migliorarne l’efficienza nutrizionale;
2) «prodotto fertilizzante dell’UE»: un prodotto fertilizzante che rechi la marcatura CE quando messo a disposizione sul mercato;
3) «sostanza»: una sostanza quale definita all’, punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
4) «miscela»: una miscela quale definita all’, punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
5) «microrganismo»: un microrganismo quale definita all’, punto 15), del regolamento (CE) n. 1107/2009;
6) «forma liquida»: una sospensione o una soluzione, dove per sospensione si intende una dispersione bifasica in cui le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida e per soluzione si intende un liquido esente da particelle solide, oppure un gel, ivi comprese le paste;
7) «forma solida»: una forma caratterizzata da rigidità strutturale e resistenza alle variazioni di forma o volume e nella quale gli atomi sono tenuti insieme da legami forti, in un reticolo geometricamente regolare (solidi cristallini) o in modo irregolare (solido amorfo);
8) «percentuale in massa»: una percentuale della massa dell’intero prodotto fertilizzante dell’UE nella forma in cui è messo a disposizione sul mercato;
9) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto fertilizzante dell’UE per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
10) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto fertilizzante dell’UE sul mercato dell’Unione;
11) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto fertilizzante dell’UE oppure lo fa formulare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
12) «rappresentante autorizzato»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
13) «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto fertilizzante dell’UE originario di un paese terzo;
14) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto fertilizzante dell’UE;
15) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
16) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto fertilizzante dell’UE, il relativo processo di produzione o i relativi metodi di campionamento e di analisi devono soddisfare;
17) «norma armonizzata»: una norma armonizzata ai sensi dell’, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
18) «accreditamento»: l’accreditamento quale definito all’, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;
19) «organismo nazionale di accreditamento»: l’organismo nazionale di accreditamento quale definito all’, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;
20) «valutazione della conformità»: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente regolamento relative a un prodotto fertilizzante dell’UE sono state rispettate;
21) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui prove, certificazioni e ispezioni;
22) «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto fertilizzante dell’UE già messo a disposizione dell’utilizzatore finale;
23) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto fertilizzante dell’UE presente nella catena di fornitura;
24) «normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
25) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto fertilizzante dell’UE è conforme alle prescrizioni applicabili stabilite dalla normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1009:oj#art-2