Art. 2

Definizioni

In vigore dal 5 giu 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «prodotto fertilizzante»: una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende applicare alle piante o alla loro rizosfera oppure ai funghi o alla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o in associazione ad un altro materiale, allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di migliorarne l’efficienza nutrizionale; 2)   «prodotto fertilizzante dell’UE»: un prodotto fertilizzante che rechi la marcatura CE quando messo a disposizione sul mercato; 3)   «sostanza»: una sostanza quale definita all’, punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 4)   «miscela»: una miscela quale definita all’, punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 5)   «microrganismo»: un microrganismo quale definita all’, punto 15), del regolamento (CE) n. 1107/2009; 6)   «forma liquida»: una sospensione o una soluzione, dove per sospensione si intende una dispersione bifasica in cui le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida e per soluzione si intende un liquido esente da particelle solide, oppure un gel, ivi comprese le paste; 7)   «forma solida»: una forma caratterizzata da rigidità strutturale e resistenza alle variazioni di forma o volume e nella quale gli atomi sono tenuti insieme da legami forti, in un reticolo geometricamente regolare (solidi cristallini) o in modo irregolare (solido amorfo); 8)   «percentuale in massa»: una percentuale della massa dell’intero prodotto fertilizzante dell’UE nella forma in cui è messo a disposizione sul mercato; 9)   «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto fertilizzante dell’UE per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 10)   «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto fertilizzante dell’UE sul mercato dell’Unione; 11)   «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto fertilizzante dell’UE oppure lo fa formulare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; 12)   «rappresentante autorizzato»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; 13)   «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto fertilizzante dell’UE originario di un paese terzo; 14)   «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto fertilizzante dell’UE; 15)   «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore; 16)   «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto fertilizzante dell’UE, il relativo processo di produzione o i relativi metodi di campionamento e di analisi devono soddisfare; 17)   «norma armonizzata»: una norma armonizzata ai sensi dell’, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 18)   «accreditamento»: l’accreditamento quale definito all’, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008; 19)   «organismo nazionale di accreditamento»: l’organismo nazionale di accreditamento quale definito all’, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008; 20)   «valutazione della conformità»: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente regolamento relative a un prodotto fertilizzante dell’UE sono state rispettate; 21)   «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui prove, certificazioni e ispezioni; 22)   «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto fertilizzante dell’UE già messo a disposizione dell’utilizzatore finale; 23)   «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto fertilizzante dell’UE presente nella catena di fornitura; 24)   «normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; 25)   «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto fertilizzante dell’UE è conforme alle prescrizioni applicabili stabilite dalla normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.
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