Art. 4
Prescrizioni sui prodotti
In vigore dal 5 giu 2019
Prescrizioni sui prodotti
1. Un prodotto fertilizzante dell’UE:
a)
soddisfa le prescrizioni stabilite nell’allegato I per la pertinente categoria funzionale del prodotto;
b)
soddisfa le prescrizioni stabilite nell’allegato II per la categoria o le categorie pertinenti di materiali costituenti; e
c)
è etichettato conformemente alle prescrizioni di etichettatura di cui all’allegato III.
2. Per gli aspetti non disciplinati dagli allegati I o II, i prodotti fertilizzanti dell’UE non presentano un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente.
3. Entro il 16 luglio 2020, la Commissione pubblica un documento di orientamento per i fabbricanti e le autorità di vigilanza del mercato con informazioni chiare ed esempi sull’aspetto che dovrebbe avere l’etichetta di cui all’allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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