Art. 4

Prescrizioni sui prodotti

In vigore dal 5 giu 2019
Prescrizioni sui prodotti 1.   Un prodotto fertilizzante dell’UE: a) soddisfa le prescrizioni stabilite nell’allegato I per la pertinente categoria funzionale del prodotto; b) soddisfa le prescrizioni stabilite nell’allegato II per la categoria o le categorie pertinenti di materiali costituenti; e c) è etichettato conformemente alle prescrizioni di etichettatura di cui all’allegato III. 2.   Per gli aspetti non disciplinati dagli allegati I o II, i prodotti fertilizzanti dell’UE non presentano un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente. 3.   Entro il 16 luglio 2020, la Commissione pubblica un documento di orientamento per i fabbricanti e le autorità di vigilanza del mercato con informazioni chiare ed esempi sull’aspetto che dovrebbe avere l’etichetta di cui all’allegato III.
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Prescrizioni sui prodotti (Art. 4 Regolamento (UE) 2019/1009) — Testo vigente | Portale Normativo