Art. 27

Procedura UE di salvaguardia

In vigore dal 23 lug 2014
Procedura UE di salvaguardia 1.   Se, al termine della procedura di cui all’, paragrafi 3 e 4, è fatta opposizione nei confronti di una misura assunta da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell’Unione, la Commissione avvia senza indugio consultazioni con gli Stati membri e con gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale in questione. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale in questione sia giustificata o meno. 2.   Ai fini del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che la procedura seguita per l’adozione della misura nazionale sia adeguata per una valutazione dei rischi organica e obiettiva e che tale misura nazionale sia conforme all’ del regolamento (CE) n. 765/2008, essa può limitarsi a esaminare l’adeguatezza e la proporzionalità della misura nazionale in questione in relazione ai rischi menzionati. 3.   La Commissione trasmette la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati. 4.   Se la misura nazionale in questione è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l’equipaggiamento marittimo non conforme sia ritirato dal proprio mercato e, se necessario, richiamato e ne informano debitamente la Commissione. 5.   Se la misura nazionale in questione è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla. 6.   Se la non conformità dell’equipaggiamento marittimo è attribuita a lacune nelle norme di prova di cui all’, la Commissione può, al fine di conseguire l’obiettivo della presente direttiva, confermare, modificare o revocare una misura nazionale di salvaguardia mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità della procedura di cui all’, requisiti e norme di prova armonizzati provvisori per tale elemento specifico di equipaggiamento marittimo. I criteri illustrati all’, paragrafo 3, si applicano di conseguenza. La Commissione rende accessibili a titolo gratuito tali requisiti e norme di prova. 7.   Se la norma di prova di cui trattasi è una norma europea, la Commissione informa l’organismo o gli organismi europei di normalizzazione competenti e sottopone la questione al comitato istituito dall’ della direttiva 98/34/CE. Tale comitato consulta l’organismo o gli organismi europei di normalizzazione e fornisce sollecitamente il proprio parere.
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Procedura UE di salvaguardia (Art. 27 Direttiva (UE) 2014/90) — Testo vigente | Portale Normativo