Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 lug 2014
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«equipaggiamento marittimo», l’equipaggiamento che rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva conformemente all’;
2)
«nave UE», nave battente bandiera di uno Stato membro e che rientra nell’ambito di applicazione delle convenzioni internazionali;
3)
«convenzioni internazionali», le seguenti convenzioni, e i relativi protocolli e codici di applicazione obbligatoria, adottate sotto gli auspici dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), che sono entrate in vigore e che fissano requisiti specifici per l’approvazione, da parte dello Stato di bandiera, dell’equipaggiamento da installare a bordo delle navi:
—
la convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 (Colreg),
—
la convenzione internazionale sulla prevenzione dell’inquinamento del mare da parte delle navi del 1973 (Marpol),
—
la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (Solas),
4)
«norme di prova», le norme di prova per l’equipaggiamento marittimo fissate dalle seguenti organizzazioni:
—
Organizzazione marittima internazionale (IMO),
—
Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO),
—
Commissione elettrotecnica internazionale (CEI),
—
Comitato europeo di normalizzazione (CEN),
—
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec),
—
Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU),
—
Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI),
—
la Commissione, in conformità dell’ e all’, paragrafo 6, della presente direttiva,
—
autorità di regolamentazione riconosciute negli accordi di riconoscimento reciproco dei quali l’Unione è parte contraente,
5)
«strumenti internazionali», le convenzioni internazionali, unitamente alle risoluzioni e circolari dell’IMO che danno esecuzione a tali convenzioni nella versione aggiornata, e le norme di prova;
6)
«marchio di conformità», il simbolo di cui all’ e che figura nell’allegato I o, se del caso, l’etichetta elettronica di cui all’;
7)
«organismo notificato», un organismo designato dall’amministrazione nazionale competente di uno Stato membro ai sensi dell’;
8)
«messa a disposizione sul mercato», la fornitura di equipaggiamento marittimo sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
9)
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di equipaggiamento marittimo sul mercato dell’Unione;
10)
«fabbricante», una persona fisica o giuridica che produce equipaggiamento marittimo o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
11)
«rappresentante autorizzato», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività;
12)
«importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione equipaggiamento marittimo proveniente da un paese terzo;
13)
«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato equipaggiamento marittimo;
14)
«operatori economici», il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
15)
«accreditamento»: accreditamento quale definito all’, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
16)
«organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all’, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
17)
«valutazione della conformità», il processo compiuto dagli organismi notificati, a norma dell’, finalizzato a dimostrare che l’equipaggiamento marittimo è conforme ai requisiti della presente direttiva;
18)
«organismo di valutazione della conformità», un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui taratura, prova, certificazione e ispezione;
19)
«richiamo», qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di equipaggiamento marittimo che è già stato installato a bordo di navi UE o acquistato con l’intenzione di installarlo a bordo di navi UE;
20)
«ritiro», qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di equipaggiamento marittimo presente nella catena di fornitura;
21)
«dichiarazione UE di conformità», una dichiarazione rilasciata dal fabbricante in conformità dell’;
22)
«prodotto», un elemento dell’equipaggiamento marittimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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