Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 ott 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«accreditamento»: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento dell’ottemperanza di un verificatore ai requisiti delle norme armonizzate ai sensi dell’, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008 e ai requisiti del presente regolamento, in base alla quale è abilitato a svolgere le attività di verifica in applicazione degli articoli da 4 a 36;
2)
«relazione sulle emissioni»: relazione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757;
3)
«relazione parziale sulle emissioni»: relazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757;
4)
«relazione a livello di società»: i dati aggregati sulle emissioni a livello di società quali definiti all’, lettera q), del regolamento (UE) 2015/757;
5)
«difformità»: una delle situazioni seguenti:
a)
ai fini della valutazione del piano di monitoraggio, il piano non soddisfa i requisiti di cui agli del regolamento (UE) 2015/757, alla direttiva 2003/87/CE e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione (10);
b)
ai fini della verifica della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni, una delle situazioni seguenti:
i)
le emissioni di gas a effetto serra e le altre informazioni pertinenti non sono comunicate in conformità con la metodologia di monitoraggio illustrata nel piano di monitoraggio dichiarato conforme da un verificatore accreditato e, se del caso, approvato dall’autorità di riferimento responsabile;
ii)
i dati comunicati non soddisfano i requisiti del regolamento (UE) 2015/757, della direttiva 2003/87/CE, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione (11) o del presente regolamento;
c)
ai fini della verifica della relazione a livello di società, i dati comunicati non soddisfano i requisiti del regolamento (UE) 2015/757, della direttiva 2003/87/CE e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione;
d)
ai fini dell’accreditamento, il verificatore compie o omette un atto in violazione dei requisiti del regolamento (UE) 2015/757, della direttiva 2003/87/CE e del presente regolamento;
6)
«garanzia ragionevole»: livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso formalmente nella dichiarazione di verifica, in merito al fatto che la relazione sulle emissioni, la relazione parziale sulle emissioni o la relazione a livello di società oggetto della verifica non è viziata da inesattezze rilevanti;
7)
«livello di garanzia»: il grado di garanzia fornito dal verificatore sulla relazione di verifica in base all’obiettivo di ridurre il rischio di verifica in funzione delle circostanze dell’incarico di verifica;
8)
«soglia di rilevanza»: limite quantitativo o valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o nell’insieme, sono considerate rilevanti dal verificatore;
9)
«rischio intrinseco»: probabilità che un parametro contenuto nella relazione sulle emissioni, nella relazione parziale sulle emissioni o nella relazione a livello di società sia soggetto a inesattezze che, individualmente o nell’insieme, potrebbero essere rilevanti prima di prendere in considerazione l’effetto di eventuali attività di controllo correlate;
10)
«rischio di controllo»: probabilità che un parametro contenuto nella relazione sulle emissioni, nella relazione parziale sulle emissioni o nella relazione a livello di società sia soggetto a inesattezze che, individualmente o aggregate ad altre, potrebbero essere rilevanti e che non possono essere evitate o individuate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo;
11)
«rischio di non individuazione»: rischio che il verificatore non individui un’inesattezza rilevante;
12)
«rischio di verifica»: rischio (quale funzione del rischio intrinseco, di controllo e di non individuazione) che il verificatore esprima un parere inadeguato sulla verifica allorché la relazione sulle emissioni, la relazione parziale sulle emissioni o la relazione a livello di società è viziata da inesattezze rilevanti;
13)
«inesattezza»: omissione, falsa dichiarazione o errore nei dati comunicati, fatta eccezione per l’incertezza ammissibile ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 e tenuto conto delle linee guida elaborate dalla Commissione a tale proposito;
14)
«inesattezza rilevante»: inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o aggregata ad altre, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sulle emissioni totali comunicate o su altre informazioni pertinenti;
15)
«sito»: ai fini della valutazione del piano di monitoraggio o della verifica della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni di una nave, o della relazione a livello di società, il luogo in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi i luoghi in cui sono controllati e archiviati i dati e le informazioni pertinenti;
16)
«documentazione interna di verifica»: l’insieme dei documenti interni che il verificatore raccoglie per registrare le prove documentali e le motivazioni delle attività svolte al fine di valutare il piano di monitoraggio o verificare la relazione sulle emissioni, la relazione parziale sulle emissioni o la relazione a livello di società, a norma del presente regolamento;
17)
«auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo»: membro di una squadra di verifica responsabile della valutazione del piano di monitoraggio o della verifica della relazione sulle emissioni, della relazione parziale sulle emissioni o della relazione a livello di società, diverso dall’auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo;
18)
«auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo»: auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo incaricato di dirigere e supervisionare la squadra di verifica e cui spetta la responsabilità di valutare il piano di monitoraggio o verificare la relazione sulle emissioni, la relazione parziale sulle emissioni o la relazione a livello di società, e dar conto di queste attività;
19)
«responsabile del riesame indipendente»: persona appositamente incaricata dal verificatore di svolgere attività di riesame interno, che appartiene allo stesso organismo ma non ha svolto nessuna delle attività di verifica sottoposte a riesame;
20)
«esperto tecnico»: persona che mette a disposizione conoscenze e competenze dettagliate su una materia specifica, necessarie per lo svolgimento delle attività di verifica ai fini degli articoli da 4 a 36 e delle attività di accreditamento ai fini degli articoli da 46 a 63;
21)
«valutatore»: persona incaricata da un organismo nazionale di accreditamento di valutare, individualmente o in quanto membro di una squadra di valutazione, un verificatore ai sensi del presente regolamento;
22)
«valutatore responsabile»: valutatore cui è attribuita la responsabilità complessiva di valutare un verificatore ai sensi del presente regolamento;
23)
«squadra di valutazione»: uno o più valutatori designati da un organismo nazionale di accreditamento per valutare un verificatore ai sensi del presente regolamento;
24)
«competenza»: capacità di applicare conoscenze e abilità per lo svolgimento di un’attività;
25)
«procedure di analisi»: analisi delle oscillazioni e degli andamenti tendenziali dei dati, compresa un’analisi delle relazioni che non sono in linea con altre informazioni pertinenti o che evidenziano uno scostamento dal quantitativo previsto;
26)
«sistema di controllo»: valutazione dei rischi da parte di una società e complesso delle attività di controllo, compresa la relativa gestione permanente, che la società istituisce, documenta, applica e mantiene in applicazione dell’allegato I, parte C, punto 1, del regolamento (UE) 2015/757;
27)
«attività di controllo»: le azioni compiute o le misure adottate dalla società per attenuare i rischi intrinseci.
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