Art. 6

Visite in sito

In vigore dal 20 ott 2023
Visite in sito 1.   Il verificatore effettua visite in sito per acquisire una sufficiente conoscenza delle procedure illustrate nel piano di monitoraggio e convalidare l’accuratezza delle informazioni ivi contenute. 2.   Il verificatore stabilisce il sito o i siti da visitare dopo aver preso in considerazione il luogo in cui è archiviata la massa critica dei dati, comprese le copie elettroniche o cartacee dei documenti i cui originali sono tenuti a bordo della nave, e il luogo in cui sono condotte le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo. 3.   Il verificatore stabilisce inoltre le attività da svolgere e il tempo necessario per la visita in sito. 4.   La società dà al verificatore l’accesso ai propri siti, compresi quelli sulla terraferma e la nave. 5.   Il verificatore può optare per una visita virtuale purché sussista una delle condizioni seguenti: a) il verificatore ha conoscenza sufficiente dei sistemi di monitoraggio e comunicazione della nave, in particolare sa che esistono, sono attuati e sono effettivamente operativi presso la società; b) la natura e il livello di complessità del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave sono tali da escludere la necessità di una visita fisica in sito; c) il verificatore è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni necessarie; d) circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, che sono al di fuori del controllo della società e che non possono essere superate, anche dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, impediscono al verificatore di effettuare una visita fisica in sito. Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che il piano di monitoraggio sia conforme al regolamento (UE) 2015/757. La decisione di effettuare una visita virtuale è presa dopo aver accertato che sussistono le condizioni del caso. Il verificatore informa senza indebito ritardo la società della decisione di effettuare una visita virtuale e del fatto che sussistono le condizioni del caso. 6.   Il verificatore può decidere di rinunciare alla visita in sito di cui ai paragrafi 1 e 5 purché sussistano tutte le condizioni stabilite nel paragrafo 5, lettere a), b) e c). Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che il piano di monitoraggio sia conforme al regolamento (UE) 2015/757. La decisione di rinunciare alla visita in sito è presa dopo aver accertato che sussistono le condizioni del caso. Il verificatore informa senza indebito ritardo la società della decisione di rinunciare alla visita in sito e del fatto che sussistono le condizioni del caso. 7.   Non è possibile rinunciare alla visita in sito di cui ai paragrafi da 1 a 5 se: a) il verificatore valuta per la prima volta il piano di monitoraggio della nave; b) durante il periodo di riferimento il piano di monitoraggio è stato modificato come da , paragrafo 2, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2015/757. 8.   Il verificatore che opta per una visita virtuale in applicazione del paragrafo 5 o che rinuncia alla visita in sito in applicazione del paragrafo 6 ne dà giustificazione nella documentazione interna di verifica.
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Visite in sito (Art. 6 Regolamento (UE) 2023/2917) — Testo vigente | Portale Normativo